Corte di Cassazione sentenza n. 2607 depositata il 2 febbraio 2018 – Qualora da un infortunio e/o malattia professionale é derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, un rendita d’inabilità rapportata al grado dell’Inabilità stessa