Corte di Cassazione sentenza n. 26193 depositata il 6 settembre 2022
onere di specificità dei motivi – principio di autosufficienza ed onere di trascrivere il testo integrale o la parte significativa dei documenti asseritamente non esaminati e di specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze
FATTI DI CAUSA
La C. s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2001, l’IVA indebitamente detratta e i costi indebitamente dedotti, ai fini dell’IPEG e dell’IRAP, applicando la relativa sanzione e gli interessi, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ammettendo la deducibilità dei costi risultanti dalle forniture oggetto dell’atto impositivo.
Dalla sentenza impugnata si evince che:
- l’inesistenza soggettiva dell’operazione si evinceva da diversi elementi presuntivi (la società fornitrice, M.C. r.l., non aveva una sede conosciuta e/o operativa, la successiva sede di Roma è risultata un mero recapito di domiciliazione, ove la società non ha mai operato, la M.C. non ha mai presentato dichiarazioni fiscali, non aveva la disponibilità di capannoni, mezzi, personale dipendente);
- i costi derivanti da fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti erano deducibili nel rispetto dei requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinatezza;
- la ripresa dell’IVA, invece, andava confermata, non avendo la contribuente provato la mancata conoscenza del carattere fraudolento dell’operazione.
La C. propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare le prove documentali da lei fornite, al fine di dimostrare il carattere non fraudolento delle operazioni o, comunque, la sua mancata partecipazione, che l’Agenzia non ha, peraltro, provato.
2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
2.1 A prescindere dalla genericità con la quale è stato indicato il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, la ricorrente non ha neppure chiarito quali fossero le prove documentali non valutate dal giudice del gravame, posto che, per il principio di autosufficienza, aveva l’onere non solo di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa dei documenti asseritamente non esaminati, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 21.05.2019, n. 13625).
Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui si intende dare seguito, risulta evidente che la mera indicazione, da parte della ricorrente, di alcuni documenti (come “corpose prove soprattutto extracontabili”, “documenti aggiuntivi allegati”, “busta postale con intestazione tipografata”) non rispetta completamente i requisiti che l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. richiede per la corretta formulazione dei motivi del ricorso.
3. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la fornitrice R. fosse stata fittiziamente sostituita da altro soggetto, mentre la stessa aveva effettuato solo la trasformazione del prodotto, avendole la M.C. commissionato detta lavorazione, per cui la fornitura era stata effettivamente eseguita dalla M.C..
4. Anche questo motivo è inammissibile.
4.1 Con riferimento alla denuncia del preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, occorre richiamare il principio recentemente affermato da Cass. Sez. U. 28.10.2020, n. 23745, secondo il quale, “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”.
4.2 Nella specie, peraltro, oltre a non avere indicato alcuna norma giuridica violata, nemmeno nell’esposizione del motivo, la ricorrente mira – sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge – ad una rivalutazione dei fatti storici, come operata dal giudice di merito, ma preclusa in questa sede (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019).
5. Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la C. s.r.l. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16777 - L'onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30329 - In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16777 - Nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto l'onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7679 - In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37194 - Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci l'errore di diritto in cui il giudice…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2022, n. 13930 - Al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bonus pubblicità 2023: come richiederlo – sc
Per gli investimenti in pubblicità e promozione dell’impresa o dell’attività è…
- Dichiarazione IVA 2023: soggetti esonerati
Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio telematico della dich…
- Registrazione del contratto preliminare di comprav
A partire dal 7 marzo 2023 è possibile procedere alla registrazione telematica d…
- Bonus dei 200 euro per gli autonomi senza partita
Bonus 200 euro per gli autonomi e professionisti senza partita IVA iscritti al…
- FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110%
FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110% Faq del 17 febbraio 2023 In caso d…