Corte di Cassazione sentenza n. 26426 depositata il 8 novembre 2017
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – AMMISSIONE AL PASSIVO – DOMANDA – MUTUO IPOTECARIO – INSINUAZIONE DEL CREDITO AL PASSIVO – PRODUZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO- NECESSITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. B. P. ITALIA societa’ consortile per azioni (BPI s.c.p.a.), per BNP Paribas s.a. (banca) impugna il decreto Trib. Palermo 27.8.2015, n. 4599/2015, in R.G. n. 2024/2014, con cui e’ stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (fallimento) aveva in parte escluso l’ammissione della stessa tra i privilegiati per il credito, di Euro 532.732,93, vantato a titolo di saldo passivo di finanziamento erogato con mutuo ipotecario stipulato il 23.3.2005, quietanziato ed integrato il 26.4.2005;
2. Il tribunale ha rilevato che la allegazione del piano di ammortamento solo in sede di opposizione, cosi’ intendendo superare la banca la ragione di esclusione del credito per come motivata dal giudice delegato, non era nel caso idonea, perche’ il documento offerto era “privo di elementi dimostrativi della pertinenza al finanziamento in questione”;
3. con il ricorso il ricorrente deduce cinque motivi e, in particolare:
– omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il tribunale valutato correttamente il documento relativo al mutuo e al suo ammortamento, quale risultante da due documenti versati in sede di opposizione, e benche’ la ricorrente non avesse ritenuto prima necessaria la produzione essendo il mutuo a rata costante di capitale salvo l’ultima;
– violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e art. 2697 c.c., sulla prova del credito, ampiamente e gia’ fornita tramite i citati documenti contrattuali, l’iscrizione d’ipoteca e l’annotamento, nonche’ i conteggi e l’estratto conto, senza che nessuno di essi fosse contestato dal curatore;
– vizio di motivazione sul contenuto dei contratti di finanziamento, posto che nella vicenda la natura del mutuo, a tasso variabile, non rendeva decisiva l’allegazione comunque del piano di ammortamento, variando gli interessi ed essendo calcolabili in base alla clausola contrattuale parimenti prodotta;
– vizio di motivazione per omesso apprezzamento degli interessi dalle rate insinuate, comprensive per contratto di quota fissa di capitale;
– error in procedendo per mancata valutazione delle prove documentali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta, sono fondati, con assorbimento dei restanti, poiche’, come deciso da questa Corte in fattispecie analoga, “dalla lettura del decreto emesso al termine del giudizio di opposizione, emerge la carenza di una giustificazione logico-giuridica della decisione e una incorretta interpretazione dell’art. 2697 c.c.. Ai fini della prova del credito il tribunale ha ritenuto ammissibile, preliminarmente, la produzione in quella sede di documenti che non erano stati prodotti nella fase precedente della verifica dello stato passivo, non ravvisando impedimenti normativi a proposito e richiamando quanto dispone la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4; ma ha poi omesso di motivare il provvedimento: – in primo luogo in merito alla ritenuta imprescindibile necessita’ di depositare il piano di ammortamento del mutuo azionato al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di credito per il creditore mutuante; – in secondo luogo, in merito alla tralasciata rilevanza di prove documentali non nuove nel giudizio di opposizione (…) e soprattutto non smentite dalla deduzione di fatti modificativi o estintivi del credito; dal ragionamento seguito dal tribunale sembra emergere una violazione dell’art. 2697 c.c., per il mancato rispetto del principio di riparto dell’onus probandi tra le parti che, se da un lato impone la prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi vuoi farlo valere in giudizio, – onere assolto dalla Banca ricorrente – dall’altro richiede l’allegazione di fatti modificativi o estintivi dello stesso, che, nella specie, non risulta operata dalla curatela rimasta contumace” (Cass. 14891/2014);
2. convincono alla medesima conclusione le gravi sottovalutazioni di circostanze documentali, circa atti non contestati dalla curatela ne’ ripresi criticamente dal tribunale, come – quanto al titolo recato a fondamento del credito – l’avvenuta stipulazione di un mutuo a tasso variabile ma a quota di capitale costante in ciascuna rata, salvo l’ultima, i rimandi documentali inequivoci comprensivi anche dei conteggi degli interessi ipotizzati ai fini del calcolo della garanzia ex art. 2855 c.c., la pratica di finanziamento, la nota ipotecaria;
3. va invero dato corso al principio per cui la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare di quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilita’ del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale e si tratti di circostanze allegate al giudizio dal creditore, nemmeno bastando al riguardo una generica contestazione di rilevanza del curatore;
4. ne consegue che il ricorso appare fondato, salvo, in sede di rinvio, l’accertamento del credito in punto di quantum debeatur.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
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