Corte di Cassazione sentenza n. 26455 depositata il 8 novembre 2017
TRIBUTI LOCALI – ICI – AGEVOLAZIONE – ACCERTAMENTO – TERRENO EDIFICABILE – RISCOSSIONE
Esposizione dei fatti di causa
1. T. B. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Acquasanta Terme in materia di Ici per gli anni dal 2000 al 2004 sostenendo di essere esonerato dal pagamento dell’Ici relativamente ad un terreno classificato come edificabile dallo strumento urbanistico in quanto coltivatore diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, lett. b, 7, lett. h, e 9, comma 1, del decreto legislativo 504/92. La commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno respingeva il ricorso. Proponeva appello il contribuente e la commissione tributaria regionale delle Marche lo accoglieva sul rilievo che il contribuente era in possesso del requisito soggettivo previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 504/92 in quanto iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 numero 9, sicche’ poteva godere dell’agevolazione. E si doveva ritenere che l’imprenditore agricolo in pensione non era soggetto al pagamento dell’Ici purche’ ricorressero tutte le condizioni
oggetive previste dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge numero 557/1993, convertito dalla legge numero 133/1994. Il ricorrente, peraltro, aveva documentato la sua qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, la sua iscrizione negli elenchi comunali ed aveva provato la coltivazione da parte sua del terreno oggetto della pretesa Ici. Cio’ in quanto il verbale del sopralluogo dei vigili urbani non era elemento su cui basare la prova della mancata conduzione diretta dei terreni poiche’ dal verbale stesso non risultava la presenza di terzi estranei sul terreno ne’ alcun uso contrastante con l’utilizzo agricolo. Inoltre il sopralluogo, avvenuto in unica soluzione, non poteva di per se’ escludere l’utilizzo agro-silvo- pastorale del terreno per un intero quinquennio. Infine l’utilizzo dei valori riportati nel listino della Camera di Commercio di Ascoli Piceno per determinare i prezzi medi di vendita di aree similari non era un equo parametro di confronto perche’ non analizzava se le aree circostanti avessero le stesse caratteristiche.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Acquasanta Terme affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il contribuente si e’ costituito in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/92, all’articolo 11 della legge numero 9/1963 ed all’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 446/97. Sostiene che la CTR ha ritenuto che per godere dell’esenzione fosse sufficiente la sussistenza del requisito soggettivo, ovvero quello di essere imprenditore agricolo. Invece si sarebbe dovuto considerare che non era provata la sussistenza degli ulteriori due requisiti necessari, ovvero la conduzione del terreno da parte del medesimo imprenditore agricolo e la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno stesso. Invero per godere della agevolazione prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 504/92 non e’ sufficiente essere soggettivamente imprenditore agricolo, come richiesto dall’articolo 9 dello stesso decreto, ma e’ necessario che il terreno sia oggettivamente incompatibile con la destinazione
edificabile che contraddistingue sicche’ i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare non solo la condizione soggettiva del contribuente ma anche che lo stesso conducesse direttamente il terreno e lo utilizzasse a fini agro-silvo-pastorali.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9, comma 3, del decreto legge numero 557/1993, convertito dalla legge numero 133/1994, e insufficiente motivazione sul fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR ha affermato che l’imprenditore agricolo in pensione non e’ soggetto al pagamento dell’Ici purche’ ricorrano tutte le condizioni oggettive previste dall’articolo 9, comma 3, del decreto- legge numero 557/1993, convertito dalla legge numero 133/1994.
5. Con il terzo motivo deduce nullita’ della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’articolo 115, comma 2, e 116 cod. proc. civ. nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che il ricorrente aveva documentato la sua qualifica di imprenditore principale e la sua iscrizione negli elenchi previsti dalla legge numero 9/1963 nonche’ la coltivazione da parte sua di quel terreno. Cio’ in quanto il T. risultava iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti di Roma solo per terreni ubicati in tale comune sicche’ la condizione soggettiva di imprenditore agricolo non risultava soddisfatta con riguardo al terreno per cui e’ causa. Inoltre contribuente godeva di un reddito da pensione, condizione incompatibile con la richiesta dell’agevolazione Ici come coltivatore diretto.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 2697 cod. civ., nullita’ della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 115, comma 2, e 216 cod. proc. civ. nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che colui che voglia avvantaggiarsi di una agevolazione deve darne la prova sicche’ non e’ l’ente impositore a dover dimostrare l’insussistenza dei presupposti. La CTR ha, percio’, errato nel ritenere che il comune fosse tenuto a dare la prova che il terreno era inutilizzato.
7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 5 del decreto legislativo 504/1992, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che l’utilizzo dei valori riportati nel listino della CCIA di Ascoli Piceno per determinare i prezzi medi di vendita di aree similari non costituisse equo parametro di confronto in quanto non analizzava se le aree circostanti avessero le stesse caratteristiche. Invero il Comune, per giungere alla determinazione del valore venale in comune commercio del terreno di cui si tratta, aveva esaminato tutti gli aspetti richiesti dalla norma di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 504/92.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilita’ svolta dal controricorrente fondata sul difetto di autosufficienza del ricorso e’ infondata poiche’ l’esposizione dei fatti di causa e delle ragioni a sostegno dei motivi proposti, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, appaiono sufficienti per la comprensione del thema decidendum.
2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che e’ principio affermato dalla Corte di legittimita’ quello secondo cui, in tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 e’ condizionata dalla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, soggette a corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidita’, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, e’ idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attivita’ (il coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi j non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete ( Cass. n. 19130 del 28/09/2016; Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008).
Nel caso che occupa la CTR, con valutazione in fatto incensurabile nel giudizio di legittimita’ se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ha accertato che era provata la condizione soggettiva della qualifica di coltivatore diretto in capo al contribuente ed anche la condizione oggettiva della conduzione diretta del terreno poiche’ dal sopralluogo effettuato dai vigili urbani non era emersa la conduzione da parte di terzi estranei ne’ l’utilizzo del terreno per scopi incompatibili con quello agro-silvo-pastorale. Ne deriva che il motivo di ricorso e’ infondato.
3. Il secondo motivo e’ fondato. Invero questo collegio intende confermare la piu’ recente giurisprudenza della Corte di legittimita’ secondo cui la disciplina agevolativa non puo’ essere ancorata al solo criterio formale dell’iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa e’ quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, cosi’ come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, pronunciandosi sulla legittimita’ costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell’art. 9 D.lgs 504/92, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attivita’ agricola, connesso alla finalita’ di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”. Il maturare del trattamento pensionistico, dunque, esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attivita’ lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico ( cfr. Cass. n. 13745 del 31/05/2017 ). Ne deriva che ha errato la CTR nel ritenere che l’essere il contribuente titolare di pensione non costituisse condizione ostativa alla fruizione dell’agevolazione.
4. Il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.
5. Il quinto motivo e’ fondato, dovendosi ritenere sussistente il vizio motivazionale denunciato. Invero la CTR ha affermato che l’utilizzo del listino della CCIA di Ascoli Piceno per determinare i prezzi medi di vendita di aree similari non era un equo parametro di confronto perche’ non analizzava se le aree circostanti avessero le stesse caratteristiche. Cio’ facendo la CTR e’ incorsa in contraddittorieta’ della motivazione perche’ la similarita’ dei terreni presuppone l’identita’ delle caratteristiche degli stessi, di talche’ avrebbero dovuto essere esaminati gli ulteriori profili dedotti.
L’impugnata decisione va, percio’, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.
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