Corte di Cassazione sentenza n. 26593 depositata il 9 settembre 2022
apparente e/o anomalia motivazionale – facolta di produrre nuovi documenti in appello – efficacia probatoria delle copie
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 9242/2019, depositata il 10 dicembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, così riformando la decisione di prime cure che, – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria, – aveva accolto l’impugnazione di iscrizioni a ruolo e delle presupposte cartelle di pagamento.
1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:
– la conformità, agli originali, delle copie prodotte in giudizio era stata contestata in termini aspecifici;
– le notifiche eseguite direttamente dall’agente della riscossione, ai sensi del p.r. n. 602 del 1973, art. 26, non necessitavano dell’invio di una raccomandata informativa, trovando applicazione, nei loro riguardi, le disposizioni del regolamento postale;
– la pronuncia della Commissione tributaria provinciale andava confermata, per converso, relativamente alla cartella n. 10020130033109243000, la cui notifica era avvenuta dietro deposito presso la casa comunale ma senza invio della raccomandata informativa;
– in ragione della rituale notifica delle altre cartelle, andava rilevata «da un canto l’inammissibilità di tutte le censure sollevate avverso gli atti presupposti non tempestivamente impugnati» e dall’altro l’interruzione del termine (ordinario) di prescrizione del tributo.
2. – Somma Sofia ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione nonchè il Comune di Angri resistono con controricorso.
Il Comune di Cava de’ Tirreni non ha svolto attività difensiva.
Fissato all’udienza pubblica del 3 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo la ricorrente deduce «violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del lgs. 546/1992» assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza non aveva dato conto, in motivazione, della contumacia, nel primo grado di giudizio, della parte appellante e, così, dei presupposti di ammissibilità delle nuove prove in appello, in relazione al disposto di cui all’art. 58, cit.
Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2719 e 2697 cod. civ., ed all’art. 88 cod. proc. civ., sull’assunto che la gravata sentenza non aveva considerato che il disconoscimento di conformità agli originali delle copie prodotte (degli avvisi di ricevimento) era stato operato «in maniera precisa e circostanziata … ovverosia che le copie fotostatiche … non erano conformi ai documenti originali».
Soggiunge la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di considerare che la stessa appellante aveva riconosciuto la «mancanza di prova della notifica della cartella n. 10020040044697414000» e che essa esponente, nelle controdeduzioni, aveva dedotto il difetto di prova della notifica delle cartelle n. 10020130018636221000 e n. 10020120009085340000.
Col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, c. 5, assumendo che, – una volta disconosciuta la conformità agli originali degli avvisi di ricevimento prodotti (solo) in copia fotostatica,
– il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali.
2. – Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento.
2.1 – Sotto un primo profilo va rilevato, difatti, che la gravata sentenza rende (del tutto) percepibili le ragioni del decisum, sopra riportato, avendo dato specificamente conto delle questioni tra le parti controverse e delle corrispondenti statuizioni.
Come, poi, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, è denunciabile in Cassazione solo «l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.» (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex p/urimis, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).
E deve, dunque, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113).
2.2 – Sotto il profilo della denunciata violazione di legge, va, quindi, rilevato che in diverse occasioni, – anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, , 16 novembre 2018, n. 29568), – la Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che:
– alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);
– le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del, 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);
– sinanche i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
3. – Del pari destituiti di fondamento rimangono il secondo ed il terzo motivo che, per la loro evidente connessione, vanno congiuntamente trattati e che pur prospettano profili di inammissibilità.
3.1 – Occorre premettere, al riguardo, che, – a fronte di una prospettata violazione di legge, – la parte introduce questioni implicanti accertamenti in fatto che, come anticipato, il giudice del gravame ha specificamente definito (escludendo la ritualità della sola notifica relativa alla cartella di pagamento n. 10020130033109243000).
Il motivo di ricorso, dunque, risulta inammissibile quanto alla prospettata insussistenza degli atti di notifica delle cartelle n. 10020040044697414000, n. 10020130018636221000 e n. 10020120009085340000 in quanto, nei termini in cui è articolata, la censura si pone in frontale contrasto con gli accertamenti operati dal giudice di merito senza, con ciò, individuare il fatto decisivo dal cui omesso esame sarebbero conseguita la contestata conclusione sulla corretta notificazione (anche) delle tre cartelle in questione.
Laddove, peraltro, la stessa Agenzia controricorrente deduce l’avvenuto sgravio della cartella n. 10020040044697414000 in ragione dell’estinzione del debito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, c. 1, conv. in l. n. 136 del 2018.
3.2 – La gravata sentenza, poi, si è attenuta al consolidato principio di diritto espresso dalla Corte in relazione all’efficacia probatoria delle copie sancita dall’art. 2719 cod. civ., essendosi rimarcato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (v., ex plurimis, Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775).
E, nella fattispecie, lo stesso secondo motivo di ricorso espone una contestazione a contenuto apodittico, e di mero stile, siccome «le copie fotostatiche … non erano conformi ai documenti originali».
3.3 – Per di più, va rimarcato, la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, – così come nel caso del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., – in quanto non impedisce che il giudice possa comunque accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940).
In un siffatto contesto, – ed a fronte dello specifico accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame quanto alle (diverse) modalità di notifica delle cartelle esattoriali, – è, conclusivamente, evidente che alcun ordine di esibizione avrebbe dovuto disporsi, una volta rilevata la genericità della contestazione e, ad ogni modo, condotto in fatto l’accertamento sulle notifiche eseguite.
4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, – con unica liquidazione quanto all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si sono difese con unico atto, – seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento oggetto di sgravio e rigetta, nel resto, il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito, quanto all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e, quanto al Comune di Angri, in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30519 - Nell'ipotesi di disconoscimento disciplinata dall'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l'onere di chiederne la verificazione. In…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13050 - La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5477 - La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 33569 depositata il 15 novembre 2022 - In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 311 - Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21338 del 6 luglio 2022 - Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…