Corte di Cassazione sentenza n. 26632 depositata il 9 settembre 2022
ricorso avverso sentenza delle commissioni tributarie e fascicolo processuale – comunicazione della data di udienza adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza 6209/2014, depositata il 27 novembre 2014, e notificata il 14 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, – pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 24 maggio 2013, n. 12852, – ha integralmente confermato la sentenza n. 77/2003, del 21 luglio 2013, della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, così annullando un avviso di pagamento emesso in relazione ai contributi di bonifica dovuti dal contribuente per l’anno 2002.
1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del rinvio ha considerato che:
– il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca non aveva potere impositivo relativamente ai terreni ricadenti nelle «rogge Sale, Donna ed Antegnata» in quanto, – a seguito della pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sentenza n. 91/2004, del 21 settembre 2004), confermata dalla sentenza (n. 11846 del 13 maggio 2008) delle Sezioni Unite della Corte, – il relativo canale di bonifica non rientrava («ab origine») tra quelli di competenza del Consorzio;
– per quanto il Consorzio avesse dato prova dell’inclusione nel suo comprensorio dei terreni in questione, ciò non di meno risultava «pacificamente provato che l’irrigazione degli stessi è stata sempre effettuata a cura e spese dell’apposito consorzio volontario della Roggia Sale, titolare di un apposito ed antico diritto di derivazione delle acque dal fiume Oglio», così che alcun specifico vantaggio detti terreni avevano ricevuto dall’attività del Consorzio.
2. – Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria; C.M., C.L., C.R. e C.D., eredi di C.G., resistono con controricorso ed articolano un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Fissati all’udienza pubblica del 3 marzo 2022, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso principale risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. civ., il Consorzio denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sull’assunto, in sintesi, che, – così come reso evidente dallo stesso testo della sentenza che, nel far riferimento alle controdeduzioni depositate da esso esponente oltreché alla trattazione del ricorso in pubblica udienza, aveva dato atto della partecipazione all’udienza del solo difensore delle controparti, – non era stata data comunicazione ad esso esponente dell’udienza di trattazione del ricorso in riassunzione; omissione, questa, che aveva precluso (anche) la trattazione scritta dietro deposito di memorie;
1.2 – il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità per violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciarsi, relativamente alla debenza dei contributi per i terreni ricadenti nel comprensorio dello «Scolmatore Torrente Zerra» e, così, non si era attenuta al principio di diritto espresso dalla pronuncia rescindente, alla cui stregua detta debenza andava valutata in relazione all’adozione del Piano di classifica, quale implicante una presunzione di vantaggiosità per i terreni nel piano inclusi, e posto, poi, che l’esclusione dello Scolmatore dai canali di bonifica era stata disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 8/8127 del 2008 (senza effetti retroattivi);
1.3 – il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. -civ., deducendo la ricorrente che, relativamente ai terreni ricadenti nel comprensorio «Rogge Sale, Donna ed Antegnata», la gravata sentenza non si era attenuta (anche qui) all’ordine degli accertamenti indicati nella pronuncia rescindente della Corte, così pretermettendo il rilievo dell’inclusione dei terreni in questione nel Piano di classifica, ai fini dell’accertamento dell’obbligazione tributaria, ed erroneamente attribuendo concludenza significativa: – ad una pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, siccome intervenuta nel 2004, non poteva escludere la debenza dei contributi relativamente al periodo in contestazione (2002) quando i terreni, per l’appunto, risultavano inclusi nel Piano di Classifica; – alla esistenza di un consorzio volontario che (anche qui) non poteva escludere il beneficio specifico correlato alle opere realizzate da esso esponente che, a tal fine, aveva usufruito anche di un contributo (dalla Provincia di Bergamo) per il ripristino dei manufatti delle rete irrigua delle Rogge;
1.4 – col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. assumendo, in sintesi, che, del tutto inconcludente, – sul piano della pertinente valutazione probatoria, anche indiziaria, – rimaneva la circostanza rilevata dal giudice del gravame, – quanto alla irrigazione dei terreni «sempre effettuata a cura e spese dell’apposito consorzio volontario della Roggia Sale, titolare di un apposito ed antico diritto di derivazione delle acque dal fiume Oglio», – e posto che i terreni in questione, inclusi nel perimetro consortile, e nel Piano di Classifica, avevano goduto di benefici diretti e specifici in ragione delle realizzate opere di regimentazione idraulica, così come emergente dalla documentazione prodotta (scheda tecnica descrittiva del prof. Veronesi; nota del 16 giugno 2004 relativa al contributo concesso dalla provincia di Bergamo per il ripristino dei manufatti della rete irrigua delle Rogge; delibera di Giunta regionale del 2 febbraio 2001, n. VII/3297, recante approvazione del Piano di Classifica; documentazione attestante l’inclusione delle Rogge tra i canali di bonifica inclusi nel comprensorio del Consorzio);
1.5 – col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il Consorzio denuncia nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, c. 6, Cost., dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. civ., del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto, in sintesi, che la gravata sentenza aveva risolto la lite contestata, quanto ai terreni ricadenti nel comprensorio delle Rogge, sulla base di un accertamento superficiale, apodittico e, in iure, inconferente, così con motivazione apparente;
1.6 – il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone anch’esso la denuncia di nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 115 e 116 cod. proc. civ., assumendosi che la definizione dell’accertamento sui presupposti dell’obbligazione tributaria, – oltreché risolversi in una valutazione (inconcludente e) astretta al rilievo relativo all’attività di irrigazione, – aveva tenuto in completo non cale le «pertinenti e puntuali prove tecniche» offerte al giudizio da esso esponente in ordine alla sussistenza (con la realizzazione di opere di regimentazione idraulica) di benefici diretti e specifici per i terreni in questione (scheda tecnica descrittiva del prof. Veronesi; nota del 16 giugno 2004 relativa al contributo concesso dalla provincia di Bergamo per il ripristino dei manufatti della rete irrigua delle Rogge; delibera di Giunta regionale del 2 febbraio 2001, n. VII/3297, recante approvazione del Piano di Classifica; documentazione attestante l’inclusione delle Rogge tra i canali di bonifica inclusi nel comprensorio del Consorzio);
1.7 – col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., il Consorzio denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai terreni ricadenti nel comprensorio delle «Rogge» ed ai «diversi documenti tecnico-probatori» prodotti in giudizio (gli stessi di cui al quarto ed al sesto motivo di ricorso); documentazione, questa, che, – avuto riguardo, in particolare, alle schede tecniche allegate al Piano di Classifica, – dava conto, – oltreché della delimitazione del perimetro di contribuenza, – «della realizzazione delle opere e degli effetti “specifici” derivanti dalle stesse», e quanto dunque, al beneficio fondiario che ne conseguiva per i terreni dei consorziati.
1.8 – l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 860 cod. civ., al r.d. n. 215 del 1933, art. 10, ed alla l. Regione Lombardia, n. 59 del 1984, art. 19, deducendo la ricorrente
che, alla stregua di dette disposizioni, il presupposto impositivo doveva, nella fattispecie, correlarsi al beneficio fondiario conseguito dallo svolgimento della «funzione consortile di regimentazione idraulica», quale attività idonea a far emergere lo specifico presupposto impositivo dell’obbligazione tributaria avente ad oggetto i contributi consortili; beneficio fondiario, questo, che la gravata sentenza aveva erroneamente astretto alla considerazione di dati fattuali estranei alla relativa nozione, quale oggetto di dieta della stessa giurisprudenza di legittimità.
2. – Con un solo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., le controricorrenti denunciano violazione di legge con riferimento agli artt. 112, 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., ed agli artt. 111, 113 e 24 Cost.
Si assume, in sintesi, che:
– la pronuncia resa da Cass., 24 maggio 2013, n. 12852 era affetta da errore revocatorio che, secondo gli stessi dieta della giurisprudenza di legittimità, era stato fatto valere davanti al giudice del rinvio;
– difatti, la Corte, – nel cassare la sentenza, n. 29/27/2011, del 22 marzo 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, aveva annullato l’avviso di pagamento in contestazione tra le parti, ed ordinato la restituzione dei contributi consortili versati per gli anni successivi al 2002, – aveva pronunciato sul falso presupposto che detti contributi erano stati versati spontaneamente dal contribuente, ed in difetto di atti impositivi;
– diversamente emergeva che il versamento dei contributi in questione era stato eseguito, – dietro espressa riserva di ripetizione, – in relazione ad atti esecutivi (intimazioni preordinate all’esecuzione immobiliare e cartelle esattoriali) che, a loro volta, erano stati emessi sulla base della sentenza 186/04/66, depositata il 22 novembre 2004, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da controparte, così dichiarando legittimo l’avviso di pagamento (tutt’ora) in contestazione tra le parti; sentenza, questa, che però era stata cassata con rinvio da Cass. Sez. U., 26 luglio 2007, n. 16428.
Prospettano, altresì, le controricorrenti, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, 21, c. 2, e 68, in relazione agli artt. 111, 113 e 24 Cost., deducendo, in sintesi, che dette disposizioni non consentono al giudice tributario, – così come previsto dall’art. 389 cod. proc. civ., per il giudizio civile, – di disporre tutte le restituzioni, e le riduzioni in pristino, che conseguano dalla sentenza di cassazione, così come nella fattispecie avvenuto con riferimento ai contributi consortili (versati per gli anni successivi al 2002) in relazione ai sopra ricordati atti esecutivi (tutti fondati sulla sentenza cassata dalla Corte); e soggiungono che, – involgendo una questione di merito l’accertamento, di esclusiva competenza del giudice del rinvio, relativo alla novità, o meno, della domanda involgente la restituzione dei contributi versati, – nella fattispecie una siffatta domanda era stata ritualmente proposta col ricorso introduttivo del giudizio le cui conclusioni esponevano la richiesta di «condanna del Consorzio impositore a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate.».
3. – In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parti controricorrenti con riferimento alla modifica normativa (I. 69 del 2009, art. 46, c. 17) del termine lungo di impugnazione (art. 327, c. 1, cod. proc. civ.), – che, per l’appunto, è stato (così) ridotto a sei mesi, – in quanto, ai sensi della stessa l. n. 69, cit., art. 58, – secondo il cui disposto «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.», – il termine lungo di impugnazione (di sei mesi) di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, con la conseguenza che resta ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (v., ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 21 giugno 2013, n. 15741;- Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792); principio di diritto, questo, che le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di ribadire (proprio) in tema di giudizio di rinvio (v. Cass. Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844, in motivazione).
Nella fattispecie non è, poi, discutibile che il giudizio sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore dell’art. 46, c. 17, cit., e che il ricorso sia stato proposto (all’interno del termine lungo annuale e) nel rispetto del termine breve che, nella fattispecie, è decorso dalla notifica della sentenza impugnata.
Né, per vero, sussiste ipotesi di improcedibilità, che peraltro le stesse parti eccepiscono in termini generici, atteso che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; e la parte ricorrente neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (Cass. Sez. U., 3 novembre 2011, n. 22726).
4. – Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi oltrechè dello stesso ricorso incidentale, – è fondato, e va accolto.
Parte ricorrente, difatti, ha prodotto attestazione, rilasciata dalla Segreteria della Commissione tributaria regionale di Milano, del seguente tenore: «Visti gli atti d’Ufficio – consultata la banca dati del contenzioso tributario (Si.Gi.T.) – su richiesta degli avvocati Antonio e Francesca Di Vita, difensori dell’appellato Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, si attesta che all’appellato non risulta inviato l’avviso di trattazione relativo all’udienza del 10/11/2014 e della successiva comunicazione del dispositivo della sentenza CTR Lombardia n. 6209/2014.».
Alla stregua di detta documentazione, – che, peraltro, come condivisibilmente deduce il ricorrente, trova riscontro nello stesso storico di lite esposto dalla gravata sentenza, – risulta, quindi, che la definizione della lite contestata è avvenuta pregiudicando il diritto di difesa della parte, odierna ricorrente, cui non è stato consentito di partecipare all’udienza di discussione né di articolare difese scritte in relazione alla fissata udienza.
Come, poi, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, nel processo tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello, e di rinvio, in relazione al richiamo operato dagli artt. 61 e 63 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (v ., ex plurimis, Cass., 21 maggio 2020, n. 9345; Cass., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., 1 dicembre 2017, n. 28843; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., 14 maggio 2013, n. 11487; Cass. Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13654; Cass., 28 agosto 2000, n. 11229).
5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i residui motivi ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.