Corte di Cassazione sentenza n. 26836 depositata il 23 ottobre 2018 – I benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 non spettano quando tra l’impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d’azienda