Corte di Cassazione sentenza n. 27 depositata il 3 gennaio 2020 – Per evitare l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La cui mancanza non può essere sanata da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.