CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2018, n. 27007
Associazione sportiva dilettantistica – Rapporti di lavoro subordinato – Contributi omessi – Omessa registrazione sui libri paga e matricola
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 15 maggio 2013, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella di pagamento emessa, nell’interesse dell’Inps, per il pagamento della somma di euro 10.425,87 a titolo di contributi omessi e sanzioni relativi agli anni 2006-2007, per omessa registrazione sui libri paga e matricola di alcuni lavoratori dell’associazione sportiva dilettantistica Società I.S.C.S..
2. La Corte di merito, in base al compendio probatorio acquisito in giudizio, riteneva accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra la predetta associazione sportiva dilettantistica e tre cittadini brasiliani, le cui prestazioni lavorative non solo inerivano allo scopo dell’associazione ma erano anche risultate indispensabili all’ordinario funzionamento, senza alcun riscontro probatorio della tesi della società in ordine allo svolgimento delle prestazioni in favore di un soggetto terzo.
3. A tanto la Corte di merito perveniva valorizzando, in difetto di prova dell’erogazione di un emolumento fisso mensile, l’inquadramento stabile, l’assoggettamento ad un orario di lavoro fisso predeterminato, l’utilizzo di beni e strumenti dell’associazione, l’assenza di rischio, la stretta inerenza della prestazione all’attività dell’associazione, l’inserimento dei tre lavoratori in via stabile nell’organizzazione; rimarcava, inoltre, la ripetitività delle prestazioni, tale da escludere la necessità di direttive impartite dalla presidente dell’associazione, e l’esperienza dei tre lavoratori nel mestiere; concludeva, infine, per la non essenzialità del requisito dell’esclusività agli effetti dell’art. 2094 cod.civ., esclusività che, peraltro, neanche era risultata provata.
4. Avverso tale sentenza ricorre la Società I.S.C.S., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria.
5. L’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.
6. Il ricorso non risulta notificato ad Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ragioni della decisione
7. Con il primo motivo, formulando eccezione di giudicato esterno, la parte espone di aver proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza ora impugnata e, in difetto di decisione sulla richiesta sospensione, di essersi indotta all’impugnazione di legittimità; assume che, per il medesimo verbale ispettivo, altra cartella esattoriale era stata notificata e che la decisione di rigetto della relativa opposizione, resa con sentenza del tribunale di Genova n.1865 del 2012, era passata in giudicato con statuizione incentrata sul difetto di prova, da parte dell’INPS, dell’imputabilità alla società delle prestazioni rese dai lavoratori professionisti oggetto dell’accertamento ispettivo.
8. Preliminarmente occorre dare atto dell’inammissibilità della produzione, in una alle memorie di cui all’art. 378 cod.proc.civ., della sentenza della Corte d’Appello di Genova, depositata il 29 novembre 2013 che, a detta dei ricorrenti, negando la revocabilità della decisione ora impugnata sul presupposto del difetto di identità delle parti tra il giudizio oggetto di gravame e la decisione della quale si assume l’autorità di giudicato esterno, avrebbe comunque riconosciuto l’esistenza del giudicato esterno in ordine alla riferibilità delle prestazioni alla società ippica.
9. A tal fine va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534 e i precedenti ivi richiamati), nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.
10. Pertanto poiché il giudicato invocato si sarebbe formato in epoca ben anteriore alla definizione del giudizio di appello, la peculiare produzione, nella specie, della motivazione della sentenza di rigetto del ricorso per revocazione per avallare la pretesa rilevanza del giudicato esterno, non può avvenire in questa sede, stante il divieto di cui all’art. 372 cod.proc.civ., non potendosi quindi avere riguardo, ai fini della decisione, al contenuto della sentenza di revocazione sulla scorta della quale parte ricorrente pretende di argomentare in ordine all’efficacia, nella specie, del giudicato esterno.
11. Tanto premesso, la sentenza del Tribunale di Genova n.1865 del 2012, della quale si assume l’efficacia di giudicato in questo giudizio, non è in invocabile in difetto di identità dell’oggetto: risulta del tutto indimostrata l’identità dei rapporti giuridici oggetto dei giudizi di opposizione ed evocato solo genericamente il tenore del verbale di accertamento, al quale sarebbero seguite le due procedure di recupero contributivo, in riferimento alle medesime prestazioni lavorative rese dai lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno per cui è causa.
12. Il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., degli artt. 115, 116, cod.proc.civ., dell’art. 2094 cod.civ. nonché travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, criticando, nella sostanza, l’articolata valutazione del compendio probatorio espressa dalla Corte di merito, è inammissibile perché le censure si risolvono in un riesame del merito.
13. Invero, pur a fronte delle censure di error in iudicando, in realtà la parte ricorrente lamenta essenzialmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito, tentando di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, nel prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, aspetti del giudizio tutti interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attinenti al libero convincimento del giudice.
14. Inoltre risulta inammissibilmente dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché non collocabile nel paradigma del novellato art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. Cass., Sez.U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi).
15. Le Sezioni unite della Corte, con la citata sentenza n. 8053 del 2014, hanno, fra l’altro, precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ.) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.
16. In conclusione il ricorso va rigettato.
17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
18. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
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