Corte di Cassazione sentenza n. 27270 depositata il 24 ottobre 2019 – Rientra nella definizione liti pendenti anche la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo di cui all’art. 36-bis, in quanto rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, ed anche perché va riconosciuto al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione