Corte di Cassazione sentenza n. 27396 depositata il 19 settembre 2022
motivazione della cartella di pagamento notificata all’obbligata solidale
RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 1998/39/15 del 01/04/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP) n. 460/01/11, che aveva accolto il ricorso di A.B. s.r.l. in liquidazione (di seguito, A.B.) avverso la cartella di pagamento concernente IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006;
1.2 come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti della società contribuente ai sensi dell’art. 60 bis del P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quale obbligata solidale di A. s.r.l. in relazione a cessioni effettuate a prezzo inferiore al valore normale dei beni ceduti;
1.3 la CTR respingeva l’appello di AE osservando, tra l’altro, che: l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare ad A.B. (o quanto meno allegare alla cartella) gli avvisi di accertamento notificati ad A. s.r.l., non evidenziando la cartella le motivazioni della pretesa;
2. avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. A.B. ed Equitalia Sud p.a. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la assenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento agli avvisi di accertamento notificati all’obbligato principale;
1.1 il motivo è fondato;
1.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all’acquirente ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l’amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell’omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale» (Cass. n. 18707 del 10/06/2022);
1.3 nel caso di specie, AE ha comprovato di avere inoltrato ad A.B., prima della notificazione della cartella di pagamento, dettagliate comunicazioni (oggetto di puntuale trascrizione ai fini della specificità del ricorso) con cui sono state fornite alla società contribuente tutte le informazioni più sopra indicate, così assolvendo all’onere motivazionale richiesto dalla legge;
2. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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