Corte di Cassazione sentenza n. 27435 depositata il 20 settembre 2022
firma dell’atto impositivo – in mancanza di una sanzione espressa, opera … la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato
RILEVATO CHE:
1. con l’avviso di liquidazione n. 20005/001/SC/0000355 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sciacca, ritenendo non spettanti le agevolazioni di cui all’art. 60 della legge regionale della Sicilia n. 2/2002, recuperava ai danni di P.G. l’imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 355/2005 emessa dal Tribunale di Sciacca ed irrogava sanzioni per la complessiva somma di 10.185,85 €;
2. la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, accoglieva, con la sentenza 288/1/2009, il ricorso proposto dal contribuente;
3. la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia, ritenendo, con valore assorbente rispetto alle ragioni di merito, sussistente «il difetto di legittimazione (ndr. dell’Agenzia) in quanto l’attribuzione della delega di firma ai capi area ed ai capi team non copre assolutamente il vizio dedotto, non sussistendo, al contrario di quanto previsto dalla delega, il visto preventivo del Direttore sull’atto il cui ammontare era superiore ad € 1000,00 e trattandosi comunque, di costituzione in giudizio per una controversia di importo superiore ad € 10.000,00», aggiungendo che a «nulla rileva che l’appellante abbia versato in atti del processo la copia in suo possesso con l’apposizione del visto del Direttore, in quanto tale visto assume rilievo esterno nella misura in cui sia stato apposto nella copia notificata al contribuente, perchè soltanto in quel momento può aversi data certa della sua apposizione e può ritenersi definitivamente compiuto l’atto in suo possesso con il corredo della firma del legale rappresentante»;
4. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate e del Territorio proponeva ricorso per cassazione, notificato il 19/25 giugno 2014, formulando un unico motivo d’impugnazione;
5. P.G. notificava controricorso in data 17/22 settembre 2014, concludendo per il rigetto del ricorso;
6. Con istanze del 7 dicembre 2020 e 17 dicembre 2020 P.G. e l’Agenzia delle Entrate chiedevano la fissazione dell’udienza, dando atto del diniego della domanda di definizione agevolata della lite, avanzata in data 30 maggio 2019 dal contribuente ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119/2018;
CONSIDERATO CHE:
7. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, assumendo che:
- l’avviso impugnato era stato sottoscritto dal funzionario delegato, il che lo rendeva riferibile all’amministrazione e che, pertanto, per il principio di tipicità della nullità ed in ragione della previsione dell’art. 42 sopra citato, nessuna nullità poteva essere dichiarata;
- la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario delegato integrava una mera delega di firma e non di funzioni;
- il visto del direttore era stato apposto sulla copia dell’avviso di liquidazione notificato ad altro coobbligato, dovendo «categoricamente escludersi che la mancata apposizione del visto su tutte le copie, infici la legittimità dell’atto di recupero fiscale» (v. pagina 8 del ricorso), valendo la predetta apposizione a legittimare il recupero anche nei confronti degli altri coobbligati, essendo comunque l’atto riconducibile all’amministrazione;
- la costituzione in giudizio, sia in primo che in secondo grado, era «stata legittimamente firmata» (v. pagina n. 9 del ricorso), rispettivamente dal capo area e dal direttore pro tempore nel rispetto delle deleghe di firme di cui all’ordine di servizio n. 5/2004 e successivi;
OSSERVA
8. Va dato preliminarmente atto, ai fini di quanto previsto dall’art. 6, co. 12, del L. n. 119/2018 che il diniego della definizione, notificato il 29 luglio 2020, non risulta essere stato impugnato e che le parti hanno chiesto la decisione del ricorso.
9. Sempre in via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente.
Il motivo di impugnazione, infatti, risulta specifico nel lamentare, tramite l’espresso richiamo alla violazione dell’art. 42 del d. P.R. n. 600/1973 e, dunque, in relazione al paradigma dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., l’erronea applicazione da parte del Giudice regionale della menzionata disposizione, negando, in particolare, la sussistenza del vizio di nullità dell’atto, tenuto conto della sua sottoscrizione e della riferibilità dello stesso all’amministrazione, nonché della delega di firma ed assumendo in tale contesto l’irrilevanza, ai fini del recupero fiscale, della mancata apposizione del visto preventivo su tutte le copie dell’atto.
In tal modo, l’Agenzia ha formulato una critica intellegibile e motivata, volta a confutare le ragioni poste a base della sentenza impugnata, siccome ritenute incoerenti con il menzionato dato normativo, il che consente di ritenere rispettato il principio di specificità del motivo.
9.1 Anche sotto l’altro aspetto dedotto dal contribuente, va osservato che le ragioni su cui si fonda il ricorso non sono rivolte a sollecitare la Corte ad un riesame del merito della questione trattata dal Giudice dell’appello, quanto a far rilevare la dedotta erronea applicazione dell’art. 42 P.R. n. 600/1973.
10. Tanto premesso, giova ricordare che la richiesta di annullamento dell’atto impositivo era stata articolata dal contribuente sul rilievo che detto atto e quello di costituzione in giudizio erano stati sottoscritti non dal direttore titolare dell’Ufficio procedente, ma da funzionari privi del potere di delega.
11. La Commissione tributaria regionale ha fondato la decisione impugnata, ritenendo – come sopra esposto – sussistente il difetto di legittimazione dell’Agenzia, mancando il «visto preventivo del Direttore sull’atto il cui ammontare era superiore ad € 1000, 00 e trattandosi comunque, di costituzione in giudizio per una controversia di importo superiore ad € 000.00», rilevando, inoltre, la mancanza di data certa della sua apposizione.
12. Senonchè, la decisione del Giudice regionale risulta, a monte, erronea, avendo (implicitamente, quanto chiaramente) fatto applicazione della sanzione (di nullità) prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione ad una fattispecie diversa dalle imposte dirette e dall’iva alle quali si riferisce la menzionata disposizione, laddove, per l’imposta di registro, manca un’analoga norma specifica e la nullità ivi prescritta, quindi, non opera, valendo, invece, il principio generale di presunzione di riferibilità dell’atto all’Ufficio, non essendo stata dedotta l’usurpazione dei relativi poteri.
Il suesposto principio è stato piu volte ribadito da questa, precisandosi che:
- «E’ consolidato l’orientamento secondo cui il P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, nonchè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, sono norme di stretta interpretazione (v. Cass. n. 14942/2013), sicchè la nullità dell’accertamento ivi contemplata non può sussistere – nel caso in cui l’atto impositivo non sia firmato dal capo dell’ufficio, ovvero da un funzionario all’uopo delegato – qualora non si verta in tema di II.DD. o di IVA»;
- « “La provenienza di un atto… dall’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finchè non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione dei relativi poteri” (Cass. n. 220/2014)» (così Cass. n. 7077/2020);
- «in mancanza di una sanzione espressa, opera … la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato»;
- «Di conseguenza, perde rilevanza, nel caso di specie, sia la distinzione tra “delega di firma” e “delega di funzioni”, sia il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis che si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814 del 2019 cit.)» (così n. 24652/2021 e nello stesso senso, sul principio – in assenza di una specifica norma sanzionatoria della nullità dell’atto – della presunzione generale di riferibilità dell1atto all1organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato, Cass. n. 27871/2018);
- «nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell’art. 66 del lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà (Cass., 30/10/2018, n. 27570)» (così Cass. n. 24271/2019).
Ha, dunque, errato la Commissione regionale nel ritenere il difetto di legittimazione attiva (anche processuale) dell’Agenzia, non potendo considerarsi che la contestazione sulla assenza della delega di firma sia equivalsa a sostenere l’usurpazione del potere da parte del funzionario firmatario dell’atto, senza contestualmente almeno allegare che lo stesso non appartiene ai ranghi dell’Agenzia delle Entrate, allegazione questa mai avvenuta, da quanto risulta.
13. Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente grado di giudizio.
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