Corte di Cassazione sentenza n. 27668 depositata il 21 settembre 2022
extra o ultrapetizione – dopo una statuizione di inammissibilità abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione
RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 784/03/19 del 31/10/2019 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata (di seguito CTP) n. 50/03/11, che aveva accolto il ricorso di Oreficeria Rocchi di Rocchi Michela e B.L. s.n.c. (poi I.B. di B.L. s.a.s., di seguito, I.B.) avverso la cartella di pagamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2006;
1.1 come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione di un credito IVA indebitamente compensato dalla società contribuente nell’anno d’imposta 2007, avendo quest’ultima omesso di presentare la relativa dichiarazione nell’anno 2006 (anno nel quale il credito era maturato);
1.2 la CTR respingeva l’appello di AE osservando che: a) la CTP non era incorsa in vizio di ultrapetizione nel ritenere inammissibile il ricorso alla procedura automatizzata per il disconoscimento del credito d’imposta; b) in ogni caso, il disconoscimento del menzionato credito non poteva essere effettuato con la menzionata procedura, sicché la valutazione del giudice di prime cure era legittima; c) nel merito, la società contribuente ben poteva fare valere l’eccezione di compensazione concernente il credito d’imposta nel giudizio di merito, indipendentemente dal deposito della dichiarazione IVA, dovendo ritenersi provata l’esistenza dello stesso;
2. avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. I.B. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato la pronuncia di primo grado, con la quale la CTP ha dichiarato la inammissibilità della procedura di controllo automatizzato pur in assenza di contestazione sul punto, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
1.1 con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 bis, primo e secondo comma, del P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’illegittimità del procedimento automatizzato in ipotesi di contestazione del credito d’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
2. il primo motivo è fondato mentre il secondo resta assorbito;
2.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte, «I motivi dell’opposizione a cartella esattoriale si configurano come “causa petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi”, è viziata da extra o ultrapetizione» (Cass. n. 20003 del 27/07/2018; conf., anche se in materia di avviso di accertamento, Cass. n. 9020 del 06/04/2017; Cass. n. 8387 del 20/09/1996; si veda, altresì, Cass. n. 30144 del 15/12/2017);
2.2 nel caso di specie, AE ha specificato, con motivo dotato di piena autosufficienza, che la ricorrente non ha mai contestato l’inammissibilità del ricorso al procedimento automatizzato ai sensi dell’art. 54 bis del P.R. n. 633 del 1972, sicché la CTP è incorsa in un chiaro vizio di ultrapetizione, non potendo la questione essere rilevata d’ufficio, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR;
2.3 ne consegue la fondatezza del primo motivo, non potendo essere la questione dell’ammissibilità del ricorso al procedimento automatizzato esaminata dalla CTP, e l’assorbimento del secondo motivo;
3. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la spettanza del credito d’imposta;
3.1 il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
3.2 la CTR, rigettando l’appello di AE sul presupposto della inammissibilità del ricorso alla procedura automatizzata di cui all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ha consumato il potere di decidere in ordine alla controversia, sicché ogni successiva statuizione è inutiliter data e costituisce un obiter dictum in ordine al quale non v’è onere di impugnazione;
3.2.1 invero, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (così n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);
3.3 naturalmente, la questione posta dalla difesa erariale dovrà essere affrontata nuovamente dal giudice del rinvio;
4. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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