Corte di Cassazione sentenza n. 2842 depositata il 6 febbraio 2018 – Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare il momento in cui l’esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall’interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all’assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell’origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia