Corte di Cassazione sentenza n. 28556 depositata il 30 settembre 2022
esclusa la rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche – per aversi una fattispecie di inesistenza o nullità per difetto di motivazione, occorre che dalla sentenza (pur nella presenza grafica e materiale di una parte motiva) non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice – vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto
FATTI DI CAUSA
La V.M. s.r.l. ha impugnato l’avviso con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla legge 208/15, relativa ad un parco eolico da essa posseduto in provincia di Potenza. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione regionale della Basilicata ha accolto, rilevando che il c.c. palo eolico è equiparabile a una costruzione, seppure “imbullonata” poiché struttura stabilmente ancorata al suolo che non può essere rimossa se non con costose e complicate operazioni tecniche.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 6 luglio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, n.3) cod. proc.civ. – violazione e falsa applicazione della sopravvenuta disposizione di cui all’articolo 1, comma 21, legge 208 del 2015, in base alla quale la torre eolica non doveva essere annoverata tra i componenti da valorizzare ai fini della rendita catastale dell’impianto, trattandosi non già di costruzione bensì di impianto funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte ha più volte affrontato e risolto – con esiti che non vi è ragione di disattendere – il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore); ciò alla luce dello jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
La norma soggiunge poi che: “sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia” (così Cass. 510/2022 e 402/2022, tra le stesse parti; Cass.n.1010/21; Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20).
I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi:
– la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di “unità immobiliare” (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (art.1 quinquies dl 44/05, conv.in l. 88/05 con riguardo alle centrali elettriche);
– alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C.Cost. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. nn. 4028/12, 24815/14, 32861/19 e molte altre), il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio (Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dall’art.1 co. 244 l. 190/14 (l. stabilità 2015);
– questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dall’art. 1, comma 21, stabilità n. 208 del 2015 cit., su riportato, il quale, con una tecnica legislativa per esclusione, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di “imbullonati”; sicchè “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726/20 cit.);
– l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della legge del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 2/E del 1^ febbraio 2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27 aprile 2016; Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;
– questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (Cass. n. 20726/20 cit.);
– è rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica» (Cass., 21462 del 2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;
– nell’effettuare questo accertamento il giudice di merito dovrà considerare che la vocazione strutturale e la strumentalità sostenitiva della torre non sono indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della funzionalità prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica.
In sintesi l’art. 1 comma 21 della legge 208/208 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.
E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, Legge 208 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale (Cass. 5460/2021; Cass. 5459/2021).
Si deve inoltre osservare che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati immobiliari – rientrino nella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”.
Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass.n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha invece aderito alla interpretazione dell’Amministrazione, includendo le torri eoliche nella stima diretta in ragione delle caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo.
Da ciò deriva la necessità di cassare sul punto la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di appello il quale riesaminerà la rilevanza, ovvero irrilevanza, catastale delle torri eoliche alla luce della su riassunta interpretazione del formante legislativo in materia; con ciò riscontrando la loro effettiva partecipazione alla funzionalità del processo di aerogenerazione e, di conseguenza, rideterminando la rendita catastale corretta.
3.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, n. 4 cod.proc.civ. – inesistenza o nullità della sentenza per difetto di motivazione sui profili mossi dalla società circa l’erroneità e sproporzione del valore attribuito al terreno ed alle fondazioni, nonché alla erronea inclusione nel calcolo della rendita, per giunta per importi anch’essi sproporzionati, delle voci: “spese tecniche”, “oneri finanziari”, “profitto dell’imprenditore” .
Il motivo è infondato.
Del tutto pacifico è l’indirizzo secondo cui, per aversi una fattispecie di inesistenza o nullità per difetto di motivazione, occorre che dalla sentenza (pur nella presenza grafica e materiale di una parte motiva) non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e, con ciò, eseguire – secondo i principi costituzionali in materia – la dovuta verifica di legittimità della decisione impugnata che quel percorso dovrebbe sorreggere.
Quindi, la motivazione deve ritenersi mancante (ovvero meramente apparente) quando essa “non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.” (Cass.n.13248/20 ed innumerevoli altre).
Orbene, nel caso di specie non si verte in questa situazione e la doglianza si risolve in realtà nella inammissibile sollecitazione in questa sede di un nuovo vaglio di merito di profili fattuali ed estimativi già riscontrati in doppio grado.
La CTR ha infatti motivato il proprio convincimento circa la legittimità sia del criterio di stima diretta adottato dall’Agenzia delle entrate (con riguardo al costo di costruzione secondo quanto prescritto dall’articolo 28 comma 2 del Regolamento catastale), sia dei contenuti descrittivi ed estimativi della relazione di stima allegata all’avviso e da essa condivisi.
La ravvisata fondatezza della rendita attribuita dall’amministrazione (fatta salva la questione delle torri eoliche) è stata dalla CTR fatta dipendere dal convincimento della correttezza metodologica dell’operato dell’Agenzia, la quale aveva stabilito il costo di costruzione a nuovo (non assoggettabile a deprezzamento trattandosi di impianto successivo al biennio 1988 /1989) sulla base di dati concreti, oggettivi e di pubblico accesso, quali il valore del diritto di superficie sul fondo, i progetti esecutivi depositati in Regione, i prezziari ufficiali; e ciò anche per quanto riguardava i costi rappresentati dalle spese tecniche (di progettazione, direzione lavori e calcolo), dagli oneri di concessione ed urbanizzazione e da quelli strettamente finanziari e di remunerazione del capitale.
4.- Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso la società deduce – ex art.360, n. 4 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 112 codice procedura civile; per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta sproporzione del valore attribuito, rispettivamente, alla voce ‘spese tecniche‘ (terzo motivo), ‘oneri finanziari’ (quarto motivo), ‘profitto dell’imprenditore‘ (quinto motivo).
Anche questi motivi, unificabili per l’identità di doglianza, sono infondati e comunque inammissibili nella parte in cui vorrebbero indirettamente creare i presupposti per una rivisitazione nel merito della stima e della rendita attribuita.
Va fatta qui applicazione del principio secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).
Nella specie, la sentenza è chiara nel disattendere tanto la eccezione della illegittima inclusione di quei parametri nel calcolo della stima diretta, quanto la eccezione della eccessività e sproporzione dei valori attribuiti dall’Amministrazione.
Come già osservato, si è trattato di un vaglio che il giudice di merito ha compiuto con riguardo alla relazione tecnica in atti ed alle fonti di comparazione indicate.
Ciò basta ad escludere la configurazione del vizio di omessa pronuncia, avendo la tesi della società piuttosto incontrato una inequivoca decisione di rigetto.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto degli altri, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata la quale, in diversa composizione, giudicherà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.
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