Corte di Cassazione sentenza n. 29183 depositata il 12 novembre 2019 – La presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d. Lgs. n. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo