Corte di Cassazione sentenza n. 29343 depositata il 7 ottobre 2022 – Non rientrano tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione definibili ai sensi dell’ art. 5, commi 1 e 2, legge n. 130 del 2022 quelle nelle quali sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l’appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l’Agenzia delle entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito