Corte di Cassazione sentenza n. 29481 depositata il 10 ottobre 2022
credito d’imposta correlato a forme di incentivazione – dichiarazione non emendabile – legittimità della emissione della cartella di pagamento ex art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso di omessa compilazione del quadro RU in relazione ad investimenti in aree svantaggiate poiché incide sull’entità delle imposte dovute
FATTI DI CAUSA
1. La G.F. srl impugnava dinanzi la t.p. di Napoli la cartella di pagamento n. 07120110100089672000, di € 21.714,50, emessa dalla Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Napoli, a titolo di recupero del credito di imposta sugli investimenti relativo all’anno 2007; costituitasi l’ufficio finanziario, la C.t.p. rigettava il ricorso.
2. Proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania che, nella costituzione dell’ufficio finanziario, accoglieva l’appello con sentenza n. 8292/17/15, depositata in data 18 settembre 2015.
3. Avverso la sentenza della C.t.r., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La G.F. srl non si è costituita, rimanendo intimata.
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’art. 61 legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in relazione all. art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che la mancata compilazione del quadro RU non inficia la spettanza del credito di imposta in argomento.
2. Il motivo è fondato.
L’art.8, comma 5, legge 388 del 2000 ha previsto l’agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate, consistente in un credito di imposta che va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d. lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dalla data del sostenimento dei costi.
Successivamente, il legislatore allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate nonché di favorire la prevenzione dei comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti d’imposta, ha stabilito, a carico dei beneficiari dell’agevolazione, una serie di adempimenti individuati dall’art. 1 d.l 12 novembre 2002, n. 253.
In particolare, il comma 1, lett. a) del citato art. 1 del d.l. n. 253 del 2002 ha stabilito che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’otto luglio 2002 comunicano all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto con il quale è stato, altresì, approvato il modello di comunicazione e stabilito il termine per la sua effettuazione, non successivo al 31 gennaio 2003.
Tale normativa, per intervenuta mancata conversione, è stata trasfusa, facendone salvi gli effetti, nell’art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 27 dicembre 2002, n. 89, con differimento della data di scadenza dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
Comunque, dalla normativa declinata si evince che il credito per investimenti in aree svantaggiate deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuto l’investimento e la compilazione in un apposito quadro (RU) della dichiarazione dei redditi è condizione normativa della fruizione del credito atteso che tale dichiarazione riveste natura di manifestazione di volontà, non soggetta a modificazione salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e cod. civ. (Cass. 12/10/2008, n. 25596.
Pertanto, incorre in violazione di legge il pronunciamento della sentenza della C.t.r. laddove prospetta come mero errore formale l’omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito di imposta in argomento siccome tale compilazione rappresenta un elemento imprescindibile per l’utilizzo del menzionato credito di imposta.
Invero, le violazioni meramente formali sono quelle che non incidono sulla base imponibile e sull’imposta e non ostacolano l’attività accertatrice dell’ufficio mentre l’indicazione a pena di decadenza del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è finalizzata a supportare l’efficacia dell’azione di controllo sulla corretta fruizione del credito d’imposta.
Come più volte ribadito da questa Corte (Cass. 15/11/2019, n. 711), il credito d’imposta correlato a forme di incentivazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è accordato in quanto tale indicazione ha valore di atto negoziale e la sua assenza comporta, quindi, l’impossibilità di fruire del credito in questione.
La mancata indicazione nel quadro RU non costituisce invero una mera decadenza formale, in quanto tale indicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente al quale è stato concesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo deve manifestare la propria volontà mediante la compilazione dell’apposito quadro in dichiarazione; tale manifestazione è irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostri la sussistenza di un vizio di volontà (ex art. 1427 cod. civ.), ipotesi neppure dedotta nel caso in esame.
Ancora, questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità della emissione della cartella di pagamento ex art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso di omessa compilazione del quadro RU in relazione ad investimenti in aree svantaggiate poiché incide sull’entità delle imposte dovute (Cass. 05/11/2020, n. 24747, Cass. 04/04/2022 n. 10867).
3. In conclusione, la sentenza va cassata senza rinvio, con rigetto del ricorso originario e conferma della cartella di pagamento impugnata.
Compensate le spese dei due gradi di merito, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente e conferma la cartella di pagamento impugnata.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio di merito.
Condanna la G.F. srl a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
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