Corte di Cassazione sentenza n. 30 depositata il 3 gennaio 2020 – L’azione di ripetizione d’indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio