Corte di Cassazione sentenza n. 3083 depositata il 8 febbraio 2018
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – PROCEDIMENTO – TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEL DEBITORE – ABBREVIAZIONE – ISTANZA DEL CREDITORE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – ABBREVIAZIONE D’UFFICIO – AMMISSIBILITÀ – FONDAMENTO
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 10-9-2013, ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento depositata dal tribunale di Brescia il 29-4-2013;
la società ricorre per cassazione con cinque mezzi, illustrati da memoria;
resiste con controricorso il creditore istante, Equitalia nord s.p.a.;
la curatela fallimentare non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, deducendo violazione della L. Fall., artt. 10, 15 e 18, la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto fallibile la società nonostante la cessazione di attività da oltre un anno;
col secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, in relazione al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, la ricorrente censura la sentenza per non aver rilevato la nullità della notificazione dell’avviso di convocazione in sede prefallimentare, essendo stato l’atto consegnato a mani del dipendente di un soggetto estraneo alla società destinataria;
col terzo motivo, e’ dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, essendo stata considerata legittima la riduzione del termine dilatorio di cui all’art. 15 in mancanza di una formale richiesta del creditore istante, e nonostante la riduzione fosse stata decisa d’ufficio dal giudice delegato anziche’ dal presidente;
col quarto motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, non avendo la sentenza riscontrato l’eccessività della riduzione a soli cinque giorni del termine dilatorio di cui all’art. 15 nonostante la rilevante complessità e il valore del procedimento prefallimentare; cio’ anche considerandosi che la notifica dell’avviso presso la società si era perfezionata, a dire della ricorrente, solo due giorni prima della data fissata per l’udienza;
infine col quinto motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, in relazione all’art. 101 c.p.c. e art. 2495 c.c., la ricorrente censura la decisione della corte del merito per aver ritenuto corretta la vocatio, e la conseguente instaurazione del contraddittorio nei confronti della società estinta, in base alla convocazione dell’ex liquidatore anziche’ dei soci di capitale, unici legittimati passivamente ai sensi dell’art. 2496 c.c.;
il primo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione;
i motivi sono infondati;
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi della L. Fall., art. 10, puo’ essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, ne’ rilevando l’iter procedimento che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione e alla individuazione della relativa data (v. Cass. n. 24549-16);
la stessa ricorrente ha evidenziato che la cancellazione, ordinata dal giudice del registro delle imprese in data 5-3-2012, era stata annotata al registro in data 7-5-2012, cosi’ confermando quanto risultante dall’impugnata sentenza;
dalla data del 7-5-2012 andava quindi computato l’anno ai fini della L. Fall., art. 10, sicche’ legittimamente il fallimento e’ stato dichiarato in data 29-4-2013;
quanto poi alla questione del contraddittorio sollevata col quinto mezzo, e’ sufficiente considerare che, per giurisprudenza consolidata in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta sempre al liquidatore sociale, poiche’, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nondimeno entro il termine di un anno da tale evento il fallimento e’ ancora possibile, se l’insolvenza si e’ manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo; per cui il procedimento deve svolgersi in contraddittorio col liquidatore, il quale del resto anche dopo la cancellazione e’ legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (v. Cass. n. 23393-16; Cass. n. 18138-13; Cass. n. 17208-13);
il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile;
la previsione della L. Fall., art. 10, per cui una società cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale;
pertanto pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 (v. Cass. n. 5253-17, Cass. n. 24968-13);
l’impugnata sentenza ha affermato che la notificazione era stata eseguita “presso la sede sociale”, e che ivi era stata consegnata a tale M.F., qualificatosi come “addetto ritiro atti”;
questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all’uopo addetta, e, allorche’ il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale e’ dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative e puo’ derivare anche da un mandato verbale e temporaneo (cfr. Cass. Sez. U n. 20473-05);
la tesi della ricorrente, secondo la quale la notificazione eseguita presso la sede era stata “erroneamente consegnata nelle mani di un dipendente di un soggetto estraneo” (la società M. Lavorazioni Meccaniche), avente sede operativa allo stesso indirizzo, implica un sindacato di fatto in ordine alla specifica difforme valutazione della corte territoriale, secondo la quale invece una serie di elementi stava a dimostrare che il soggetto sottoscrivente era effettivamente addetto a ricevere gli atti anche per conto del liquidatore della società (OMISSIS): cio’ in quanto l’indicazione sulla cartolina di ricevimento era stata “annotata specificamente a mano”, sovrapposta alla dicitura “al servizio del destinatario”, a fronte dello stretto legame familiare corrente tra B.S., amministratore unico della società M., e la sorella B.P., liquidatore della società (OMISSIS);
tale valutazione e’ motivata in modo plausibile e resta insindacabile in questa sede;
il terzo e il quarto motivo di ricorso, anche questi suscettibili di unitario esame, sono infondati;
dalla sentenza risulta che la notifica dell’avviso di convocazione era avvenuta il 10-4-2013, mediante consegna del plico alla persona qualificatasi come addetto al ritiro, con conseguente manifesta erroneità dell’assunto che si rinviene nel contesto del quarto mezzo, diretto a sostenere che la notifica si fosse perfezionata “soli due giorni anteriormente alla data fissata per l’udienza”;
ai fini del perfezionamento della notificazione difatti non rileva l’eventuale distinta data nella quale l’atto sia stato poi recapitato dalla persona addetta – al liquidatore della società;
poiche’ l’udienza era stata fissata al 24-4-2013, e’ infondato sostenere che la riduzione abbia avuto l’effetto di contenere il termine a difesa in appena cinque giorni;
peraltro dalla sentenza risulta che la ricorrente – che aveva prospettato, nel reclamo, di aver ricevuto materialmente il plico il 224-2013 – non si era presentata all’udienza neppure al fine di genericamente contestare il credito o i presupposti di fallibilità, ovvero al fine di richiedere la concessione di un termine per integrare le difese;
la circostanza che il termine fosse stato abbreviato d’ufficio e’ del tutto irrilevante, avendo questa Corte affermato che nell’ambito del procedimento prefallimentare la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d’urgenza, che giustificano l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, puo’ essere giustappunto compiuta anche d’ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell’attuale L. Fall., art. 15, comma 5, che non richiede – a differenza di quanto previsto dall’art. 163-bis c.p.c., comma 2, per il processo a cognizione ordinaria – la presentazione di un’apposita istanza del creditore (v. Cass. n. 2496813), e atteso soprattutto l’interesse pubblico all’ordinata gestione dell’insolvenza dell’impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento e a cui fa riscontro la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile a un processo tra parti contrapposte ma idonea a dar luogo a un accertamento costitutivo valevole erga omnes;
deve infine osservarsi che la sentenza ha chiarito che il presidente aveva espressamente delegato il giudice anche ai fini dell’abbreviazione dei termini “stante la cancellazione della società al 7 maggio 2012”; sicche’ e’ plausibile e corretta l’inferenza della corte territoriale secondo la quale la situazione di urgenza era stata esplicitata (e dunque valutata) già dal presidente medesimo; il ricorso e’ rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute da Equitalia Nord s.p.a., che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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