Corte di Cassazione sentenza n. 314 depositata il 9 gennaio 2018
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONTROVERSIA RIGUARDANTE ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ DI PERSONE – LITISCONSORZIO NECESSARIO – ASSENZA – NULLITA’ ASSOLUTA DELL’INTERO PROCESSO
Atteso che
– Circa l’avviso di accertamento IVA e IRAP notificato ad A. C. S.a.s. per maggiori ricavi sull’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
– Il ricorso denuncia violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972, artt. 24, 97 Cost., art. 12 l. 212/2000, art. 10 l. 146/1998, art. 62-sexies d.l. 331/1993, conv. l. 427/1993 (primo motivo), violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972, artt. 2697, 2727, 2729 c.c. (secondo motivo) e omesso esame di fatto decisivo (terzo motivo), per aver il giudice d’appello ritenuto indefettibile il contraddittorio endoprocedimentale prescritto per l’accertamento standardizzato malgrado nella specie lo studio di settore fosse stato applicato solo in funzione di un accertamento analitico-induttivo basato sull’antieconomicità della gestione aziendale.
– La proposta ex art. 380-bis c.p.c. è nel senso della fondatezza del ricorso per i limiti e le condizioni di rilevanza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in rapporto alla differente natura (armonizzata o interna) del tributo.
– Il Collegio deve tuttavia rilevare in via pregiudiziale un difetto di integrità del contraddittorio (sulla possibilità della definizione camerale ex art. 380-bis c.p.c. per ipotesi diversa da quella opinata nella proposta, Cass. 7605/2017 Rv. 643667); infatti, l’unitarietà dell’accertamento sul reddito della società di persone e sul reddito di partecipazione dei soci comporta il litisconsorzio necessario originario dell’una e degli altri, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti questi soggetti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. SU 14815/2008 Rv. 603330, Cass. 23096/2012 Rv. 625132, Cass. 23762/2013 Rv. 628658, Cass. 25300/2014 Rv. 633451).
– L’originaria pretermissione dei soci vizia alla radice l’intero processo svoltosi nei confronti di A. C. s.a.s., che pure vi ha contestato anche il merito dell’accertamento induttivo (l’accomandatario D. N., qui intimato, neppure compare nella sentenza d’appello).
– Il ricorso erariale per cassazione informa che ai tre soci della A. C. sono stati notificati separati avvisi di accertamento per imputazione del maggior reddito societario, uno dei quali è stato impugnato, ciò che conferma la necessità del simultaneus processus onde evitare un contrasto di giudicati su fattispecie unitaria.
– L’originaria violazione dell’integrità del contraddittorio impone l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., affinché questi, a contraddittorio integro, effettui un nuovo esame e regoli le spese.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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