Corte di Cassazione sentenza n. 32052 depositata il 28 ottobre 2022 

istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ricorre contro M.G., V. L., T.L., L.M., L.C., che sono rimasti intimati, per la revocazione della sentenza di questa Corte n.21359/2015 pronunciata in data 14 maggio 2015 e depositata in data 21 ottobre 2015, che ha rigettato il ricorso dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2003, avente a oggetto la rideterminazione induttiva dei ricavi ai fini i dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva.

2. Secondo la ricorrente, con la sentenza impugnata, la Corte erroneamente rigettava complessivamente il ricorso, rilevando che non poteva dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio per la mancanza delle comunicazioni di regolarità della definizione agevolata, che invece erano presenti in atti.

Chiede, quindi, la revoca della sentenza e la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, limitatamente alle posizioni di M.G. e V. L..

Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia il vizio ex 395, n.4, cod. proc. civ., con riferimento alla svista della Corte, che ha affermato la mancanza delle comunicazioni di regolarità della definizione relative alle posizioni dei contribuenti M.G. e V. L., nonostante le stesse fossero invece presenti in atti, come risulta dalla documentazione prodotta.

1.2 Il motivo è fondato e va accolto.

Invero, la sussistenza delle ridette comunicazioni di regolarità in atti di causa è positivamente stabilita dalle risultanze degli atti stessi. All’originale della istanza di fissazione di udienza per condono parziale, presentata il 16.11.12 sono allegate: – la nota 6/9/12 n. 2012/30601 della DP di Lodi con la quale si comunica che il Sig. M.G. ha presentato in data 30/11/2011, ai sensi dell’art. 39 co. 12 D.L. 98/11, domanda di definizione dell’avviso riguardante la sua posizione (N. 85701T200353-2006), che la domanda è risultata regolare e che il contribuente ha pagato integralmente quanto dovuto per la definizione con cessazione della materia del contendere; – la nota 6/9/12 n. 30600 della DP di Lodi con la quale si comunica che il Sig. L.V.ha presentato in data 30/11/2011 domanda ai sensi dell’art. 39 co. 12 D.L. 98/11 di definizione dell’avviso che lo riguardava (N. 85701T200354-2006), che la domanda è risultata regolare, che il contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione e che pertanto era cessata la materia del contendere.

Del resto non solo l’istanza (e la nota di deposito della stessa) recano espressamente l’indicazione del deposito delle suddette note, ma il deposito delle citate note nn. 30600 e 30601 è comprovato dall’ attestazione dell’Ufficio restituzioni civili della Corte, prodotta dalla ricorrente. L’esistenza o meno delle suddette comunicazioni di regolarità non è mai stata un punto controverso (le controparti non si sono mai costituite nel giudizio di cassazione) e l’erronea affermazione della loro non esistenza in atti di causa è all’evidenza frutto di un mero errore percettivo. Inoltre l’errore è decisivo: avendo negato l’esistenza delle comunicazioni di regolarità per quel che concerne gli avvisi emessi a carico del Sig. M.G. e L.V. la Corte ha ritenuto di non poter – per tale ragione – dichiarare le considerate controversie definite ed estinto il giudizio in parte qua, decidendo nel merito il ricorso per cassazione anche per quanto riguarda la materia per la quale era ormai cessata materia del contendere.

Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. anche Cass. n. 442/2018).

Nel caso di specie è, dunque, ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell’ultimo capoverso del n.4 dell’art.395 cod. proc. civ., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi.

Pertanto, previo accoglimento della domanda di revocazione, deve dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti di M.G. e V. L., compensando le spese del relativo rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando in seda rescindente, accoglie il ricorso e revoca parzialmente la sentenza di questa Corte n.21359/2015 in relazione ai motivi di revocazione accolti; per l’effetto, pronunziando in sede rescissoria, dichiara parzialmente estinto il giudizio N. R.G. 16177/2010 limitamente alle posizioni di M.G. e V. L..

Compensa le spese del relativo rapporto processuale.