Corte di Cassazione sentenza n. 32069 depositata il 31 ottobre 2022
notifica – istituto della evocazione della sentenza
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate chiede la revocazione, ai sensi degli artt. 395 n. 4) e 391 bis c.p.c. della ordinanza n. 8681 del 2021 con la quale si è ritenuto tardivo il ricorso per cassazione di essa Agenzia, rilevando che il ricorso introduttivo del procedimento è stato notificato il 22 ottobre 2019, mentre il termine per impugnare scadeva l’11 ottobre 2019, per effetto della sospensione ex art 6 del D.L. 118/2019, tenendo conto della sospensione feriale per l’anno 2018 ma non per l’anno 2019. Si è costituito con controricorso il contribuente, chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso per revocazione e, in ogni caso, laddove la Corte ritenesse fondata la domanda di revocazione, di respingere nel merito il ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate notificato il 22 ottobre 2019. Il Procuratore generale si è espresso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 14 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L’Agenzia lamenta l’errore di fatto, ai sensi dell’art 395 n. 4) c.p.c. e deduce che la Corte non ha tenuto conto, ai fini della tempestività del ricorso, della circostanza che essa aveva già tentato una notifica in data 9 ottobre 2019, che aveva però indirizzato per errore al procuratore costituito in primo grado, il quale con una pec del 17 ottobre 2019 informava l’Avvocatura di avere rappresentato in giudizio il contribuente solo innanzi al giudice di primo grado. Stante la nullità della notifica, l’Avvocatura provvedeva alla sua rinnovazione, presso l’avv. Donati, difensore del contribuente. Se dunque la Corte non avesse errato nel (non) percepire l’esistenza della notifica, pur “nullamente effettuata” dalla Agenzia il 9 ottobre 2019, prima dello spirare del termine per impugnare (11 ottobre 2019), avrebbe rigettato l’eccezione di tardività proposta dal contribuente, poiché la notifica dell’appello eseguita presso il difensore di primo grado è nulla e perciò sanabile. Il contribuente osserva, di contro, che si tratta di una notifica inesistente poiché in data 9 ottobre l’atto è stato presso un soggetto estraneo al processo e tale procedimento notificatorio si concluse allora. Solo successivamente ed oltre la scadenza del termine l’ atto venne notificato presso il domiciliatario ma senza che vi fosse alcuna relazione tra la prima notifica e la seconda.
Il Procuratore generale osserva che tra i requisiti necessari della revocazione vi è il presupposto che il fatto oggetto della supposizione di esistenza od inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Rileva pertanto che nel caso in esame la Corte si è pronunciata su una specifica eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale nel controricorso, prodotto in atti, aveva puntualmente eccepito anche l’irrilevanza ed inesistenza di qualunque altra notifica effettuata prima di quella del 22 ottobre 2019, come individuata dalla Corte nell’esercizio del potere ad essa riservato di apprezzamento e valutazione degli atti del processo di legittimità.
2.- Il motivo di ricorso proposto dalla Agenzia è infondato.
Nella ordinanza in esame la Corte si è espressa nel senso che il termine c.d. lungo per la impugnazione scadeva in data 11 ottobre 201 e che esso era ormai elasso al momento della notifica del ricorso (22 ottobre 2019).
E’ vero che il Collegio non ha dato conto esplicitamente della tentata notifica in data 9 ottobre 2019, ma si tratta di una circostanza di cui non si apprezza la rilevanza poiché l’Agenzia afferma di avere rinnovato la notifica, ma non che si trattava di un errore incolpevole, presupposto necessario per potersi conservare, ai fini della tempestività, gli effetti della attività notificatoria non andata a buon fine.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la notificazione (rinnovata, tramite la c.d. ripresa del procedimento notificatorio) ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto (Cass. 115/2022; Cass. 19060/2015 Cass. 30245/2018; Cass. 17864/2017).
Da ultimo, le sezioni unite di questa Corte si sono pronunciate nel senso che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (Cass. sez.un. n. 13394 del 28/04/2022).
Pertanto, la sussistenza di un (primo) tentativo di notifica inviato per errore al precedente difensore non può portare ad una diversa decisione da quella espressa dalla Corte, se non allegando e dimostrando che vi fu una legittima ripresa del procedimento notificatorio e cioè non solo la tempestività della rinnovazione ma anche che l’errore era incolpevole; tuttavia l’Agenzia nulla dice sul punto della non imputabilità dell’errore. Di contro il contribuente osserva che l’errore era colpevole poiché la corretta indicazione del domicilio eletto era “ricavabile dall’ atto impugnato e da una semplice lettura della sentenza, senza ulteriori elementi”. Ed invero nel ricorso l’Agenzia esplicitamente afferma che l’Avvocatura si è resa conto dell’errore sol perché il primo difensore, ricevuto l’atto ha trasmesso una pec con la quale “informava l’Avvocatura dello Stato di avere rappresentato in giudizio il sig. Paterlini soltanto dinanzi alla CTP di Brescia”.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per far valere l’errore revocatorio ai sensi dell’art 395 n. 4) c.p.c., poiché detto errore deve configurarsi come essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (Cass. 12283/2004).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del procedimento che liquida in euro 2.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge.
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