Corte di Cassazione sentenza n. 32129 depositata il 31 ottobre 2022  – In tema di determinazione del reddito di impresa, l’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis” vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l’importo non sia integralmente coperto da garanzia assicurativa