Corte di Cassazione ordinanza n. 3227 depositata l’ 11 febbraio 2020
accertamento IVA – contraddittorio endoprocedimentale – mediazione
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.n.c. “M.A.L.” avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima avverso un avviso di accertamento IVA 2012, notificato il 7 marzo 2016; il contenzioso aveva riguardato esclusivamente l’eccezione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che la società intimata si è costituita con controricorso;
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto invalido l’accertamento impugnato, per non essere stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento in materia di IVA e non avendo la contribuente assolto all’onere su di essa incombente di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale, non essendo sufficiente che l’ufficio, sulla base delle medesime argomentazioni svolte dalla contribuente nel suo ricorso, si fosse determinato a modificare in modo più favorevole alla contribuente le precedenti sue determinazioni, non potendosi da i questo desumere l’utilità del contraddittorio preventivo; invero la proposta di mediazione non costituiva la prova della non pretestuosità delle argomentazioni della contribuente, atteso che, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, la proposta di mediazione era un mero strumento deflattivo del contenzioso, si che essa non poteva costituire elemento di valutazione circa la non pretestuosità delle pretese avanzate dal contribuente; inoltre la proposta di mediazione scaturiva da una mera valutazione dell’opportunità di contenere il contenzioso ed essa, qualora accettata, non poteva in alcun modo ritenersi ammissione di fondatezza delle pretese del contribuente; ed un tal modo di argomentare costituiva una palese violazione dei principi fissati dall’art. 2697 cod. civ. in materia di ripartizione dell’onere della prova;
che il motivo di ricorso anzidetto è fondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un obbligo generale al contraddittorio endoprocedirnentale, derivante dalla legge n. 212 del 2000, sussiste con riferimento agli accertamenti in materia di tributi armonizzati, qual’è l’IVA, ponendosi in tal caso a carico del contribuente l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr., in termini; Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 20267 del 2017);
che, nella specie, non è contestato che l’avviso di accertamento impugnato abbia avuto ad oggetto esclusivamente IVA 2012;
che, tuttavia, erroneamente la CTR ha ritenuto che la società contribuente abbia assolto all’onere su di essa gravante, di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, se fosse stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, facendo discendere l’assolvimento di tale onere dalla circostanza che l’ufficio, nell’avanzare la proposta di mediazione, di cui all’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, aveva recepito alcune delle argomentazioni svolte dalla contribuente in sede di ricorso; va al contrario ritenuto che nessun elemento in favore dell’assolvimento dell’onere anzidetto da parte della contribuente può desumersi dalle iniziative prese dall’ufficio in sede di mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, perché, in tale sede, l’ufficio persegue esclusivamente lo scopo di deflazionare il contenzioso, senza necessariamente condividere le concessioni fatte e perché, inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, il contribuente è tenuto ad indicare quali particolari argomentazioni, ovvero quali specifiche circostanze, situazioni o documenti, diverse da quelle esplicitati nel ricorso, avrebbe potuto addurre, qualora le fosse stato assicurato il contraddittorio endoprocedimentale;
che è da ritenere assorbito il secondo motivo, con il quale l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, nella specie, la contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, mentre la stessa non aveva fornito in giudizio alcun elemento di prova, tale da evidenziare la presenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa accertativa;
che pertanto, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, con riferimento al primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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