Corte di Cassazione ordinanza n. 3227 depositata l’ 11 febbraio 2020 – In materia di tributi armonizzati sussiste un obbligo generale al contraddittorio endoprocedirnentale, derivante dalla legge n. 212 del 2000 ponendosi in tal caso a carico del contribuente l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato