Corte di Cassazione sentenza n. 3292 depositata il 12 febbraio 2018 – Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari -quale appunto l’agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo