Corte di Cassazione sentenza n. 33083 depositata il 9 novembre 2022  – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, salvo che oltre ad una mera adesione acritica alle riprodotte difese dell’Amministrazione, si limita a riportare le ragioni esposte da quest’ultima parte, senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra nei motivi d’impugnazione, risultando quindi censurabile in quanto oggettivamente incompleta