Corte di Cassazione, sentenza n. 33616 depositata il 15 novembre 2022
Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di irreperibilità assoluta dello stesso
RILEVATO CHE:
1. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento, che aveva accolto il ricorso del contribuente, A.A., avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi Riscossione Spa , per Irpef 2006, per l’importo di Euro 294.853,39, ha rigettato l’appello erariale ritenendo la invalidità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico. In particolare, la Commissione tributaria di secondo grado, dopo avere rilevato quale dato pacifico che “(…) il A.A. aveva trasferito la sua residenza anagrafica dalla via (——) alla via (——) del medesimo comune nel quale egli, altresì, gestisce un esercizio commerciale di parrucchiere al numero civico n. 10/122 della via (——)”, ha ritenuto che “il messo comunale non avrebbe potuto eseguire la notificazione secondo la disciplina del citato art. 140 c.p.c., senza adempiere preliminarmente l’obbligo di accertare che nel medesimo Comune di (——) non vi fosse alcuna altra abitazione ufficio azienda presso cui rintracciare il contribuente”.
2. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione, con due motivi, avverso tale sentenza.
3. A.A. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso – così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” l’Amministrazione erariale denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per avere ritenuto l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata dal messo comunale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), e comma 3, a mezzo di affissione all’albo comunale, là dove il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza, non aveva comunicato nè al Comune di residenza, nè al Fisco la nuova residenza (domicilio) e risultava, dalla relata di notifica, il compimento di ricerche con allegazione della certificazione anagrafica.
1.2. Il secondo mezzo – così rubricato: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – è proposto in subordine, denunciandosi con esso l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, che: 1) il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza, 2) il contribuente non aveva comunicato nè al Comune di residenza, nè al Fisco, la nuova residenza, 3) l’evidenza delle risultanze della relata circa il compimento delle ricerche.
2. La questione posta col primo mezzo riguarda il se i giudici di secondo grado abbiano correttamente applicato le regole che riguardano la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. cit., per la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente che, nella specie, costituisce atto prodromico alla cartella di pagamento oggetto di controversia.
Secondo la tesi dell’avvocatura erariale, il procedimento notificatorio era stato ben eseguito con il rito previsto per l’irreperibilità assoluta (art. 60, D.Lgs. cit.), in quanto: 1) il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza; 2) si era trasferito in luogo diverso dalla residenza senza comunicare la nuova residenza; 3) dalla relata redatta dal messo comunale risulta l’attività di ricerca espletata, con allegazione delle ricerche anagrafiche; 4) la delega rilasciata al commercialista era limitata ad attività istruttorie.
Secondo la tesi difensiva del contribuente, avallata dalla Commissione tributaria di secondo grado di (——), il messo comunale avrebbe erroneamente applicato la procedura di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in quanto: 1) dal dicembre 2009 A.A. non abitava più in via Pranzelores, essendosi trasferito in via (——), ma sempre nel Comune di (Omissis), trasferimento per il quale l’incaricato della notifica era tenuto ad acquisire le necessarie informazioni tramite gli ex vicini o nel luogo di esercizio dell’attività di lavoro, ricerca, invece non effettuata; 2) aveva effettuato l’elezione di domicilio presso il suo commercialista.
2.1. La questione che si pone (se siano state rispettate oppur no le regole che riguardano la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. cit., procedura notificatoria applicata alla fattispecie) assume particolare rilievo in quanto questa Corte ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass., 15/03/2017, n. 6788).
2.2. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poichè nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425).
2.3. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (v. Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877).
2.4. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, è stato soggiunto che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Sez. 5 n. 20425 del 2007, citata). In tale stregua, è stato ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta (v. Cass., Sez. 6-5, 08/03/2019, n. 6765; id., Sez. 5, 27/07/2018, n. 19958).
3.1. A tali principi appare essersi conformato il giudice di appello che ha ritenuto come non soddisfatti gli “adempimenti” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), giacchè il contribuente aveva mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune di (——) (da via (——) a via (——)) sicchè il messo notificatore non avrebbe potuto notificare l’atto secondo la procedura notificatoria della cd. irreperibilità assoluta. Del resto, anche dalla relata di notifica del 22 dicembre 2009 (come trascritta in ricorso ed in controricorso e prodotta sub b) al controricorso), risulta che il messo comunale ha attestato che “non vi è porta di abitazione, ufficio o azienda (n.d.r. enfasi aggiunta) del contribuente” e che “da informazioni assunte sul posto, risulta trasferito/ sconosciuto pur mantenendo la residenza in questo comune (n.d.r.: enfasi aggiunta), come attesta l’allegata certificazione anagrafica”. Alcun riferimento in relata è stato fatto, dunque, alle necessarie ricerche nell’ambito del Comune del domicilio fiscale in ordine all’effettività dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda del contribuente nonostante quest’ultimo svolgesse – come è pacifico l’attività di parrucchiere all’indirizzo di via (——) dello stesso Comune di (——) e che, per ammissione dello stesso messo notificatore, lo stesso risultasse trasferito ad altro indirizzo ma nell’ambito dello stesso Comune.
In altri termini, la verifica effettuata dal messo notificatore non spiega se il mancato rinvenimento del destinatario presso l’abitazione di Via (——), in (——), sia stato dovuto effettivamente ad un’ipotesi di irreperibilità assoluta, quest’ultima configurabile, si ripete, soltanto là dove nel Comune di (——), già sede del domicilio fiscale, il contribuente non avesse avuto più nè abitazione, nè ufficio o azienda.
3.2. Il secondo motivo, articolato in subordine, risulta inammissibile perchè alcun omesso esame v’è stato dei fatti costituenti i presupposti legittimati la procedura notificatoria che, invece, sono stati oggetto di specifico esame, come evidente dalle considerazioni sopra svolte in relazione al primo motivo di ricorso.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Per il principio della soccombenza le spese si pongono a carico della ricorrente Amministrazione.
6. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, il 15 per cento per spese generali ed accessori di legge.