Corte di Cassazione ordinanza n. 33857 depositata il 17 novembre 2022
In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità
Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia, dovendo decidere della validità della notifica a O. L. di un avviso di accertamento per tasse automobilistiche del 2013 e del 2014, eseguita dalla Regione Calabria entro il termine triennale di prescrizione anche della più risalente annualità, nel luogo dove il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima del giorno della esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, trasferita in altro comune ed altra regione con tempestiva annotazione del trasferimento nei registri del comune a quo, ha affermato che la notifica doveva ritenersi validamente effettuata in quanto il contribuente non aveva comunicato alla Regione il trasferimento di residenza né poteva avvalersi delle statuizioni dì questa Corte secondo cui “Ai fini delle notificazioni relative all’applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente nell’ambito dello stesso comune dì domicilio fiscale esplicano efficacia “ex lege”, senza alcuno specifico onere di comunicazione all’ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell’ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto” (statuizioni che la CTR correttamente diceva essere contenute nelle ordinanze n.17109/2014 e 4997/2001 nonché, per evidente errore, “nell’ordinanza n. 52 del 6.12.2018” non essendovi alcuna ordinanza con n. 52 di quella data) perché dette statuizioni “erano riferite alla materia delle imposte sui redditi” e non erano riferibili alla materia delle tasse auto e perché, inoltre, anche nella materia delle imposte sui redditi vi erano pronunce di segno contrario come, segnatamente, Cass. 23509/2016 (di cui la CTR riportava questo passo:”la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprìo domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto”). Tanto affermato, ritenuto che con la notifica dell’avviso di accertamento il termine di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione fosse stato tempestivamente interrotto e che quindi l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente fosse infondata, la CTR ha respinto l’originario ricorso;
2. O. L. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la nullità per vizio di motivazione per non avere la CTR spiegato perché tra orientamenti giurisprudenziali in contrasto ha preferito quello per cui il contribuente aveva l’onere di indicare le variazioni del domicilio fiscale all’ufficio tributario, nonché l’illegittimità per contrasto con gliartt.14 della l. 890/1982, 139 c.p.c., 58 e 60 d.p.r. 600/73 per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’avviso fatta in luogo diverso da quello di residenza. Sostiene il ricorrente che, “fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal d.p.r. 600/73 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica (ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici…)” e che “non vi può essere dubbio che la notifica dell’avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 137 e ss c.p.c. eventualmente integrate con quelle speciali di cui al d.p.r. 600/73”;
3. la Regione Calabria è rimasta intimata;
4. il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. il motivo con cui viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. -motivo che pur il secondo nella prospettazione del ricorrente deve essere esaminato per primo perché logicamente preordinato all’altro- è inammissibile perché la denuncia non tocca la ratio della decisione, espressa dal passaggio della motivazione in cui è affermato che il principio enunciato da Cass. n. 17109/2014 e n. 4997/2001 (v. sopra) non era invocabile nel caso di specie trattandosi dì principio riferito “alla materia delle imposte sui redditi”. Questo passaggio motivazionale è del tutto coerente. Rispetto ad esso è ultronea la considerazione -rispetto alla quale unicamente, con il motivo in esame, viene sollevata la contestazione di incomprensibilità- secondo cui detto principio non era invocabile anche perché (per quanto ritenuto dalla CTR) in alcune decisioni della Corte era stato affermato, sempre in tema di imposte sui redditi, un principio opposto;
2. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.
2.1.La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota). È fondata l’eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere;
3. la sentenza impugnata è quindi errata e va cassata;
4. deve tuttavia aggiungersi che “In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell’art.2, comma 5, della L. n.27 del 1978, la notifica dell’avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell’articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell’articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell’atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all’art. 145 c.p.c. ” (Cass. Sez.5, sentenza n. 739 del 13/01/2017);
5. la causa deve essere pertanto rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame sulla validità della notifica alla luce della normativa speciale applicabile;
6. la corte territoriale dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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