CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 34487 depositata l’ 11 dicembre 2023
Lavoro – Verbale di accertamento – Mancato pagamento contributi – Definizione agevolata dei carichi fiscali – Rottamazione-ter – Associazione produttori agricoli – Estinzione giudizio dopo effettivo perfezionamento – Documentazione attestante pagamenti – Carenza d’interesse alla decisione – Inammissibilità
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 31.3.2017, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Associazione semplice di produttori agricoli “L.” avverso il verbale di accertamento con cui le era stato contestato il mancato pagamento di contributi;
che avverso tale pronuncia l’Associazione semplice di produttori agricoli “L.” ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la S.C.C.I. s.p.a. è rimasta intimata;
che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), c.d. rottamazione-ter;
Considerato in diritto
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018);
che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 6 dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-riscossione allegata alla memoria evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2023;
che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022);
che, ben potendo comunque farsi applicazione anche nella specie del principio secondo cui l’adesione alla definizione agevolata preclude la condanna alle spese di colui che si impegna a rinunciare al ricorso per cassazione (così già Cass. n. 10198 del 2018), deve senz’altro disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
che, essendo la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
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