CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3451 depositata il 3 febbraio 2023

Tributi – Avvisi di accertamento – IRPEF – Errore revocatorio – Insussistenza – Inammissibilità

Fatti di causa

Con tre distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di P.R., maggiori redditi IRPEF (con relative addizionali) per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Impugnati i suddetti avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo questa, con sentenza n. 234/02/2013, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti in questione.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5302/6/2016, depositata il 20 settembre 2016, accoglieva integralmente l’appello dell’Agenzia.

Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 17925/2021 del 3 giugno 2021, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. P.R. ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza.

 Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso P.R. sostiene che questa Corte sia incorsa in errore di fatto nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui questa non ha considerato l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate, quale emergente dalle dichiarazioni prodotte in giudizio di tali A.O. (cassiere della Banca Cattolica) e R.B. (direttore della filiale della stessa banca), il che quindi escluderebbe la fondatezza degli accertamento bancari effettuati.

Il motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente chiede a questa Corte, in sede di giudizio revocatorio, di censurare la valutazione di fatto espressa dalla C.T.R., che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai funzionari della banca circa l’identità delle banconote prelevate rispetto a quelle successivamente versate; circostanza, questa, peraltro già esaminata da questa Corte nell’ordinanza impugnata, affermando che, sul punto, la sentenza impugnata era correttamente motivata (non ritenendo decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti ed i versamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti), ed essendo comunque precluso un nuovo accertamento di fatto sul punto.

Consegue l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente denunciato non già un errore di fatto, ma avendo egli proposto una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, profilo peraltro già valutato nella ordinanza di cui si chiede la revoca.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.