CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3456 depositata il 3 febbraio 2023

Tributi – IRES e IVA – Doppia imposizione sui proventi – Ricorso per revocazione – Giudizio rescissorio – Accoglimento

Fatti di causa

Con ordinanza n.7956/21, depositata il 22 marzo 2021, questa Corte, dichiarava inammissibili i motivi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo e infondati i motivi, primo, quarto e diciottesimo del ricorso (che, per l’effetto, rigettava) proposto dall’A.M.L.E.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 1938/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 29 maggio 2017. Con tale decisione la C.T.R., in riforma della sentenza di primo grado, integralmente favorevole all’Associazione tranne che in punto di spese, aveva respinto l’impugnazione principale dell’Associazione avverso la disposta compensazione delle spese e aveva accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento relativi a IRES e IVA degli anni di imposta 2011 e 2012, salvo per quanto riferito alle sanzioni che in applicazione del favor rei devono essere rideterminate dall’Ufficio ai sensi del d.lgs. n.158/15.

L’ordinanza, resa da questa Corte, è stata impugnata dall’A.M.L.E.M. con ricorso per revocazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2022, all’esito della quale questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato.

Adempiuto dalla ricorrente all’incombente, l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva e il ricorso è stato, nuovamente avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, richiamandosi a quella precedentemente depositata con la quale si era concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e, per l’effetto, per la revoca dell’ordinanza di questa Corte limitatamente ai motivi di ricorso numeri 10), 11) e 12); dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso per revocazione; cassare la sentenza della C.T.R. n. 1938 del 29 maggio 2017 in relazione ai motivi accolti, attinenti all’omessa pronuncia sulla duplice tassazione degli interessi attivi con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo -rubricato: errata percezione della formulazione letterale dei motivi sub 10, 11 e 12 del ricorso- la ricorrente deduce la svista in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere nuova la questione (sulla doppia imposizione sui proventi derivanti all’Associazione dai depositi bancari e postali a essa intestati), sollevata con gli indicati mezzi di impugnazione, laddove in ricorso erano state espressamente indicate le pagine degli atti di primo e di secondo grado nelle quali la questione era stata sollevata e ribadita.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce un’errata percezione, da parte della Corte, anche con riferimento al sedicesimo e al diciassettesimo motivo che il Collegio ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse, giacché trattano di una questione attinente alle sanzioni, su cui la C.T.R. si è pronunciata a favore dell’associazione ricorrente, avendo provveduto a imporre all’Amministrazione fiscale la loro rideterminazione secondo i criteri previsti dal d.lgs. n. 158 del 2015.

Secondo la prospettazione difensiva la Corte non avrebbe percepito che detti motivi non riguardavano la materia della percentuale applicata per la sanzione per infedele dichiarazione sulla quale aveva disposto la C.T.R. ma l’applicazione del diverso istituto della continuazione.

3. Secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n. 10040 del 29/03/2022) <<in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione>>. In particolare, si è già statuito (v. Cass. n. 442 del 11/01/2018) che <<l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione>>, specificandosi, altresì, che <<L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso>> (cfr. Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; in termini, Cass. n. 10032 del 24/04/2018).

4. Alla luce dei principi sopra esposti il primo motivo è fondato. A fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 13) di inammissibilità dei motivi di ricorso perché nuovi in quanto la ricorrente avrebbe dovuto…indicare come, dove e quando la questione relativa sia stata proposta e coltivata nei giudizi di merito, emerge, per tabulas, che nell’originario ricorso per cassazione (pagg. 25 e 26) erano state indicate le pagine, e riprodotti i passaggi, del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni in appello dai quali risultava che la ricorrente aveva devoluto alla C.T.R. la questione della duplicazione di imposizione conseguente al recupero a tassazione degli interessi attivi che avevano già scontato l’intera imposta mediante ritenuta alla fonte.

Appare, pertanto, evidente, dal mero confronto tra la sentenza impugnata e gli atti processuali, la svista percettiva cui è incorsa la Corte e la decisività di tale errore di fatto ai fini della soluzione della controversia, essendo stata denunciata, con il decimo motivo, un’omessa pronuncia da parte del Giudice di appello.

4.1 Eguali considerazioni, sempre alla luce dei suesposti principi, non possono, invece, svolgersi in relazione al secondo motivo del ricorso per revocazione che va dichiarato inammissibile. Il mezzo, in realtà, non evidenzia la sussistenza di un errore percettivo ma censura la valutazione in iudicando effettuata da questa Corte sul provvedimento reso dalla C.T.R. di annullamento delle sanzioni e rimessione all’Ufficio per il ricalcolo alla luce dell’applicazione dello ius superveniens.

5. In virtù dell’accoglimento del primo motivo del ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile il secondo, l’ordinanza impugnata va, quindi, revocata limitatamente alla dichiarata inammissibilità del decimo, undicesimo e dodicesimo motivo e alle pronunce a ciò conseguenti.

6. Procedendo, quindi, al giudizio rescissorio, va accolto il decimo motivo di ricorso a mezzo del quale si è dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., un’omessa pronuncia, con violazione dell’art.112 cod. proc. civ., da parte del Giudice di appello.

6.1 La censura è fondata. La C.T.R. – benché la questione fosse stata ritualmente introdotta in primo grado, con specifico motivo ritenuto assorbito dal primo Giudice, e le fosse stata devoluta con le controdeduzioni depositate in secondo grado – nell’accogliere l’appello dell’Ufficio ha obliterato qualsiasi pronuncia sulla questione degli interessi attivi bancari e postali e della ritenuta già subita dall’Associazione.

6.2 L’accoglimento del decimo motivo comporta l’assorbimento dell’undicesimo, proposto in via gradata, e del dodicesimo, vertente sul merito della questione il cui esame va demandato al Giudice di appello.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza n.1938/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 29 maggio 2017, va cassata nei limiti del motivo accolto e va disposto il rinvio al giudice di merito affinché provveda all’esame del motivo pretermesso e regoli le spese sia dell’originario giudizio di cassazione che del giudizio di revocazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 391-bis cod.proc.civ., accoglie, in sede rescindente, il primo motivo di ricorso per revocazione, inammissibile il secondo e, per l’effetto, dispone, nei termini di cui in motivazione, la revocazione dell’ordinanza n.7956/2021 di questa Corte, depositata il 22 marzo 2021;

provvedendo in sede rescissoria, accoglie il decimo motivo di ricorso, assorbiti l’undicesimo e il dodicesimo e fermo il rigetto degli altri, cassa la sentenza n.1938/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia e rinvia, anche per le spese del giudizio di revocazione e di quello di cassazione ordinario, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.