CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3458 depositata il 3 febbraio 2023
Tributi – Cartella di pagamento – Mancata riassunzione del giudizio – Estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento – Prescrizione del credito erariale – Assimilazione della estinzione del giudizio di impugnazione al giudicato sulla pretesa impositiva – Decorrenza del termine di decadenza dall’estinzione del giudizio – Accoglimento
Fatti di causa
In accoglimento dell’appello erariale la CTR Campania, con la sopra indicata sentenza, ha riformato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto da G.C. e M.E.V. contro la cartella di pagamento impugnata, emessa nei confronti dei contribuenti a seguito di avviso di accertamento per l’anno 1990, e ha escluso la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dall’Ufficio.
Il giudizio di impugnazione di quell’avviso. di accertamento, notificato il 19.11.1997, era stato definito da sentenza della CTR Campania, pubblicata il 26.3.2012, che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16356/08 depositata il 17.6.2008.
A seguito di ciò era stata emessa la cartella di pagamento in questione, notificata il 14.9.2012.
Con l’impugnazione di questa cartella, i contribuenti avevano eccepito, tra l’altro, la prescrizione del credito erariale in quanto, notificato l’avviso di accertamento il 19.11.1997, la cartella era stata notificata soltanto il 14.9.2012, rilevando che l’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento aveva caducato l’effetto sospensivo della prescrizione della domanda.
Avevano, inoltre, eccepito la decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto la notifica della cartella, avvenuta il 14.9.2012, era stata eseguita oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo (a seguito della scadenza del termine per la riassunzione dopo il rinvio della Cassazione).
La CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto del verificarsi della decadenza.
La CTR ha riformato la decisione osservando che il diritto alla riscossione confermato con sentenza passata in giudicato – a cui deve assimilarsi anche quella di estinzione del giudizio – è assoggettato agli ordinari termini di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., decorrenti dalla sentenza, e non trova applicazione l’art. 25 cit.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia affidato ad un motivo.
Non si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Sesta Sezione civile, con ordinanza 18.9.2017, ha rimesso la causa a questa Sezione rilevando un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 393 c.p.c., erronea motivazione, violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e, in subordine, dell’art. 2945 commi 2 e 3 anche in relazione all’art. 2935 c.c.
1.1. In sostanza, secondo i ricorrenti, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio non è assimilabile al giudicato di merito, in presenza della quale soltanto scatta il più lungo termine di prescrizione decennale, e continua a trovare applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 25 cit..
1.2. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, con l’estinzione del processo viene meno, ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione determinato dalla proposizione della domanda giudiziale residuando soltanto l’effetto interruttivo istantaneo di tale domanda, di talché tra la notifica dell’avviso di accertamento e la notifica della cartella il termine di prescrizione era ampiamento decorso.
Quindi, concludono i ricorrenti, era onere dell’Ufficio riassumere il giudizio e coltivarlo sino alla definitiva pronunzia di merito.
2. Il ricorso dev’essere accolto nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
2.1. Il contrasto di giurisprudenza segnalato dall’ordinanza interlocutoria – tra Cass. n. 16354 del 2014 (secondo cui la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito) e Cass. n. 4574 del 2015 (secondo cui non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti) – può ritenersi risolto sulla scorta delle più recenti pronunzie che hanno escluso l’assimilazione della estinzione del giudizio di impugnazione al giudicato sulla pretesa impositiva (Cass. n. 27265 del 2016; Cass. n. 23922 del 2016; Cass. n. 9521 del 2017; v. anche Cass. n. 8105 del 2019 in motivazione; Cass. n. 1979 del 2020 non massimata)
2.2. Quest’orientamento, a cui questa Corte ritiene di dover dare continuità, ha immediate ricadute sul primo profilo di censura evidenziato dai ricorrenti e relativo all’art. 25 cit.
Il regime dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. si riferisce alle sentenze di condanna, o alle pronunce che comunque riconoscano la legittimità dell’atto impositivo contestato (Cass. sez. un. n. 25790 del 2009), e dalla formazione del giudicato sulla pretesa deriva l’applicazione dell’ordinario termine ex art. 2953 c.c. in luogo del regime decadenziale di cui all’art. 25 cit. (v. Cass. n. 9076 del 2017).
Nella vicenda in esame, invece, non si è giunti ad un giudicato sulla pretesa impositiva, perché la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex artt. 393 c.p.c. e 63 comma 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento (da collocarsi alla data di scadenza del termine per la riassunzione).
In questo caso, quindi, la pretesa resta fondata sull’avviso di accertamento divenuto definitivo e trova applicazione l’art. 25 cit..
2.3. Si è così statuito che «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione,…» (v., recentemente, Cass. n. 7444 del 2022; in precedenza, negli stessi termini, Cass. n. 9521 del 2017; Cass. n. 1979 del 2020).
3.. Nel caso di specie, essendo pacifico che il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento si era estinto, per mancata riassunzione, in data 17 settembre 2009 (per essere decorso inutilmente il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di rinvio dalla cassazione, avvenuta in data 17 giugno 2008), deve ritenersi che l’azione di riscossione avviata dall’Amministrazione erariale con la notifica della cartella di pagamento del 14 settembre 2012 è stata tardivamente esercitata oltre la scadenza del termine di decadenza di cui all’articolo 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973, avvenuta il 31 dicembre 2011 (secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo).
4. La sentenza, in conclusione, deve essere cassata con riferimento alla questione della decadenza dal potere impositivo, che assorbe quello relativo alla prescrizione, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve accogliersi il ricorso dei contribuenti contro la cartella di pagamento impugnata che deve essere annullata.
5. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini in motivazione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento notificata il 14.9.2012 che annulla; compensa le spese.
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