CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3460 depositata il 3 febbraio 2023

Tributi – Avviso di accertamento – IVA, IRAP e IRES – Scostamento dagli studi di settore – Adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148/2017 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) – Errore di fatto revocatorio – Insussistenza – Rigetto

Fatti di causa

Con l’ordinanza n. 32996 del 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di I.P. srl, fondato su cinque motivi, contro la sentenza n. 7288/14 della CTR del Lazio di reiezione dell’appello proposto contro sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 per IVA, IRAP e IRES per scostamento dagli studi di settore.

Avverso detta ordinanza della Corte la I.P. srl propone ricorso “per la modifica e/o la revocazione”, deducendo l’intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148/2017 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) che «tuttavia, per errore, non veniva portata a conoscenza di codesto Collegio il quale respingeva il ricorso..» (p. 2 del ricorso).

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo l’orientamento interpretativo di legittimità (da ultimo ribadito da Cass. sez. un. n. 12210 del 2022; Cass. sez. un. n. 24382 del 2020; Cass. n. 21725 del 2018), l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità.

Nel caso di specie, nella situazione evidenziata dalla ricorrente non risulta alcun errore di fatto revocatorio, che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.

3. L’errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile (tra le ultime, v. Cass. 10040 del 2022; Cass. 2236 del 2022; Cass. 20635 del 2017).

4. Nel caso di specie è esclusa in radice la ricorrenza di questo presupposto in quanto, come esplicitamente ammesso dalla ricorrente, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non è mai stata portata all’attenzione dei giudici, che ignoravano del tutto quella circostanza.

Non può ricorrere, quindi, alcuna errata percezione di un fatto di causa, poiché quell’elemento non faceva parte del materiale processuale a disposizione della Corte.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

6. Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte (Cass. n. 26907 del 2018; Cass. sez. un. n. 2315 del 2020), si deve procedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, all’attestazione della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità e improcedibilità, che costituisce uno dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ferma la competenza dell’Amministrazione giudiziaria, in persona del funzionario di cancelleria, sulla verifica in concreto della debenza di quell’importo e di eventuali cause di esenzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se spettante.