CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35798 depositata il 6 dicembre 2022 – L’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente