Corte di Cassazione sentenza n. 3606 depositata il 14 febbraio 2018 – L’obbligazione fideiussoria si perfeziona nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perche’ si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio gia’ concluso