CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36233 depositata il 12 dicembre 2022
Tributi – Avviso in rettifica di classamento catastale – Nuova assegnazione di rendita – Richiesta di variazione con procedura DOCFA – Obbligo di motivazione – Motivazione funzionale nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto – Accoglimento
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
F.V. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso in rettifica di classamento catastale e nuova assegnazione di rendita notificatogli dall’agenzia delle entrate in relazione ad una unità immobiliare posta al piano terra-rialzato di stabile sito in Napoli, via (…), con passaggio dalla categoria A/7 (abitazioni in villini) ad A/8 (abitazioni in villa).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– l’avviso in questione faceva seguito a richiesta di variazione con procedura Docfa e si basava non già sulla contestazione dell’estensione o della effettiva consistenza dell’immobile, e neppure sull’inclusione di aree diverse, quanto soltanto sulla categoria da attribuire all’immobile e sulla conseguente rendita catastale;
– ne derivava che l’avviso, contenente la mera indicazione dei dati oggettivi attribuiti dall’Ufficio, doveva ritenersi sufficientemente motivato, trattandosi di elementi idonei a permettere al contribuente di comprendere le ragioni della diversa classificazione;
– nel merito, quest’ultima era legittima, trattandosi di immobile sito in zona di pregio con annesso parco di notevole dimensione, sviluppato su tre piani e con caratteristiche tipologiche e strutturali rientranti effettivamente nella categoria A/8;
– ciò trovava riscontro anche in un elenco di immobili prodotto dall’Ufficio ed attestante l’inserimento in quest’ultima categoria di vari immobili con caratteristiche del tutto similari;
– non rilevava, in senso contrario, che l’immobile si trovasse in cattivo stato di manutenzione né che esso fosse abitato da più famiglie.
Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato memoria.
2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza Commissione Tributaria Provinciale Napoli n. 19724/20/15 (alleg.3, con relativo attestato di avvenuto passaggio in giudicato), resa il 10 settembre 2015 nei confronti di Luigi Vassallo, proprietario nel medesimo fabbricato di unità immobiliare posta al primo piano; sentenza, non impugnata dall’Ufficio, che aveva annullato un identico avviso di classamento perché ritenuto privo di adeguata motivazione, in quanto contenente esclusivamente riferimenti normativi e, in particolare, privo dell’indicazione di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro della classificazione attribuita.
2.2 Il motivo è infondato perché si trattava di avviso di rettifica oggettivamente e soggettivamente diverso da quello qui dedotto, in quanto relativo a diverse unità immobiliari (anche se ricomprese nello stesso fabbricato) di proprietà (V.L. e T.G.) di soggetti diversi dall’odierno ricorrente o suoi danti causa. Queste diversità precludono l’invocato effetto estensivo del giudicato, potendo la sentenza dedotta – al più – fungere quale precedente di indirizzo, ma non preclusivo ex art.2909 cod.civ. di una diversa valutazione.
3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 l. 212/00 e dell’art.2 d.l. 16/1993; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto sufficientemente motivato l’avviso, nonostante che quest’ultimo contenesse soltanto un generico riferimento normativo, e risultasse privo di qualsiasi elemento di valutazione ovvero di comparazione. La carenza di motivazione era tanto più evidente in ragione del fatto che il classamento faceva seguito ad una procedura Docfa di mero accorpamento ed allineamento catastale di particelle relative a locali condominiali accessori; e, inoltre, del fatto che il nuovo classamento presupponeva circostanze oggettive solo successivamente esplicitate, quali l’esistenza di un asserito parco (in realtà un giardino di circa 2500 m²) e la sottoposizione dell’immobile ad un vincolo storico-artistico (in realtà mai notificato dal MIBACT).
3.2 Il motivo è fondato.
E’ costante indirizzo di questa Corte che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 31809/18; 12777/18; 12389/18; 12497/16 ed innumerevoli altre).
Ora, nella concretezza del caso emerge che la rettifica – comportante il passaggio da categoria A/7, cl.1, vani 14, RC euro 3.398,29 a categoria A/8, cl.3, vani 21, RC 13.394,31 – muoveva proprio dalla valorizzazione, da parte dell’ufficio, di circostanze fattuali non desumibili dalla procedura Docfa e come tali necessitanti, proprio sulla base del su riportato indirizzo interpretativo, di una motivazione più diffusa ed approfondita; motivazione funzionale a porre il destinatario in condizione di percepire da subito i presupposti dell’atto e di contestarli sotto tutti i loro aspetti in sede giurisdizionale, così da non poter essere fornita, per la prima volta, soltanto nel corso del giudizio.
Ciò vale proprio per quegli elementi presi in considerazione dal giudice di merito al fine di corroborare la rettifica operata dall’amministrazione finanziaria, quali la sussistenza di un ampio parco e la similarità con altri immobili classati in categoria A/8.
Una più compiuta ed analitica motivazione sui presupposti di fatto dell’attribuzione della nuova rendita si rendeva tanto più necessaria in considerazione del fatto che l’unità immobiliare in oggetto – variata da 14 a ben 21 vani – risultava dall’origine inserita in categoria A/7, e che la procedura Docfa attivata dalla proprietà non dipendeva da lavori di ristrutturazione o miglioramento, e nemmeno da una diversa distribuzione degli spazi interni, quanto soltanto dall’allineamento della proprietà catastale di locali accessori (scantinato e sottotetto) inizialmente imputati ad un unico appartamento, ed invece recanti un titolo di provenienza che li assegnava in condominio a tutti e tre gli appartamenti dell’edificio.
Questa sola circostanza, non contraddetta dall’amministrazione finanziaria, deponeva di per sé per la necessità di illustrare le ragioni per cui questa mera regolarizzazione catastale basata sui titoli di provenienza giustificasse in fatto e diritto la maggiore attribuzione.
Ne seguono quindi l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ. mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente ed annullamento della rettifica.
Le spese di lite vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
– compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 23529 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 33098 depositata il 9 novembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27197 depositata il 15 settembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20509 del 24 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23542 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cosiddetta DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…