CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36234 depositata il 12 dicembre 2022
Tributi – Avviso di intimazione – Crediti iscritti a ruolo – Insussistenza di un rapporto di lavoro alla data di notifica della cartella di pagamento – Provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. – Con sentenza n. 2373/21/14, depositata il 19 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione in relazione al mancato pagamento di crediti iscritti a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 02420020039812600000.
Ha rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che inconcludente rimaneva la produzione di un certificato (rilasciato dall’INPS) che dava conto dell’insussistenza di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze del contribuente, alla data di notifica della cartella di pagamento, in quanto, ai fini perseguiti, il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
2. – Z.G.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.a.
Fissato all’udienza pubblica del 17 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Ragioni della decisione
1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., ed all’art. 115, c. 1, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che, – una volta provata, col certificato rilasciato dall’INPS, l’insussistenza di un rapporto di lavoro alla data di notifica della cartella di pagamento, – il giudice del gravame del tutto illegittimamente aveva postulato la necessità di una querela di falso, per di più a fronte di circostanze che la stessa controparte processuale nemmeno aveva contestato.
Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa (l. n. 890 del 1982, art. 7).
Col terzo motivo, formulato in subordine al precedente, ed ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione della l. n. 890 del 1982, art. 7, e del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, deducendo che, – qualora ritenuta sussistente una pronuncia implicita di rigetto della relativa eccezione, – ad ogni modo il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa prescritta dall’art. 7, cit.
Il quarto motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendosi che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di intimazione che non esponeva l’indicazione dei criteri di computo di interessi, sanzioni e compensi di riscossione nonché del responsabile del procedimento e delle modalità di proposizione del ricorso.
2. – In via pregiudiziale va rilevato che ricorre causa estintiva del giudizio.
Difatti, come dedotto, e documentato, dalla controricorrente i crediti iscritti a ruolo, di cui alla cartella di pagamento presupposta dall’avviso di intimazione, hanno formato oggetto di definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in l. n. 136 del 2018, e quindi del d.l. n. 41 del 2021, art. 4, c. 4, conv. in l. n. 69 del 2021.
E come, poi, rilevato dalla Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more – e indipendentemente – della successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione (Cass., 7 giugno 2019, n. 15471).
3. – Trattandosi di fattispecie estintiva correlata ad una disposizione di legge, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, c. 3) mentre nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.