CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36999 depositata il 16 dicembre 2022
Tributi – Avviso di accertamento – IRPEF – IRAP – Eccezione di tardività della notifica del ricorso – Errore revocatorio – Inammissibilità
Fatti di causa
1. L.N. ha proposto ricorso per revocazione, con un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso l’ordinanza n.15329/2021 della Corte di Cassazione, VI sezione civile – T, pronunciata in data 24 marzo 2021, depositata in data 3 giugno 2021 e non notificata, che ha accolto il ricorso dell’ufficio avverso la sentenza n.2348/18 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata in data 23 luglio 2018, depositata in data 31 luglio 2018 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio avverso la sentenza n.5131/2015 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per Irpef ed Irap relative all’anno 2009.
2. Secondo il ricorrente, con l’ordinanza impugnata, la Corte non avrebbe considerato la preliminare ed assorbente eccezione di tardività del ricorso in cassazione, che mergeva chiaramente dagli atti, in quanto il ricorso risultava notificato tardivamente via Pec in data 2 dicembre 2019, dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
3. La parte ricorrente ha chiesto la trattazione orale ed ha depositato memoria; anche l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria dell’agenzia delle entrate che non risulta ritualmente costituita nel giudizio di revocazione.
Passando all’esame del ricorso per revocazione, esso è inammissibile.
Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia il vizio ex art.395, n.4, cod. proc. civ., con riferimento alla mancata percezione da parte della Corte della preliminare ed assorbente eccezione di tardività del ricorso in cassazione, che mergeva chiaramente dagli atti, in quanto il ricorso risultava notificato tardivamente via Pec in data 2 dicembre 2019, dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, la svista in cui è incorso il collegio avrebbe determinato la mancata dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, che invece era tardivo.
Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di precisare, <<in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati>> (Cass. n.3365/2009).
Dunque, mentre l’omessa lettura da parte del giudice dei motivi di ricorso configura un errore revocatorio (cfr. Cass. n.362/2010), la valutazione di tali motivi non può essere impugnata per revocazione perché un vizio di tale tipo configura un errore di giudizio e non di fatto ai sensi dell’art.395, comma 1, n.4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8615/2017; vedi anche Cass. n. 3760/2018).
Nel caso di specie il collegio non ha omesso, per una mera svista materiale, di pronunciare sulla eccezione d’inammissibilità del ricorso, ma la ha implicitamente rigettata, decidendo nel merito dello stesso.
Come questa Corte ha più volte precisato, infatti, non vi può essere omissione di pronuncia su questioni processuali (ex multis, v. Cass., 25/1/2018, n. 1876; Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701).
Nella decisione impugnata, si deve ritenere che la Corte abbia assunto la statuizione implicita in ordine all’ammissibilità del ricorso a seguito di una valutazione giuridica, alla luce dell’art.6, comma 11, d.l. n.119/2018, il quale prevede che <<Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione…>>.
La sospensione dei termini per le impugnazioni si applicava dall’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) al 31 luglio 2019.
Pertanto, essendo stata depositata la sentenza di appello in data 31 luglio 2018, l’originario termine lungo per l’impugnazione mediante ricorso in cassazione, che scadeva in data 28 febbraio 2019, è stato prorogato ex lege al 30 novembre 2019 (sabato, per cui il termine scadeva lunedì 2 dicembre 2019).
Il ricorso in cassazione, pacificamente notificato in data 2 dicembre 2019, è dunque tempestivo.
Per quanto fin qui detto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto l’agenzia delle entrate è rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
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