Corte di Cassazione sentenza n. 3707 depositata il 15 febbraio 2018 – In tema di assicurazione sulla vita, l’art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validità dell’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all’ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse