Corte di Cassazione sentenza n. 3707 depositata il 15 febbraio 2018
ASSICURAZIONE – SULLA VITA – DI UN TERZO – CONSENSO DEL TERZO – NECESSITÀ – CONDIZIONI – TERZO MERO PORTATORE DEL RISCHIO – SUSSISTENZA – TERZO O SUOI EREDI BENEFICIARI DELL’ASSICURAZIONE – NECESSITÀ DEL CONSENSO – ESCLUSIONE – ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DI TERZO – CONFIGURABILITÀ
FATTI DI CAUSA
C.M. ha agito in giudizio nei confronti di CNP UniCredit Vita S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullita’ e, in subordine, l’annullamento di un contratto (di natura assicurativa/finanziaria) che con essa aveva stipulato il padre C.Q., poi deceduto, nonche’ la restituzione della somma da questi versata alla compagnia a titolo di premio.
La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Orvieto, che ha condannato la compagnia convenuta a pagare all’attore l’importo di Euro 258.228,44, oltre accessori.
La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato tutte le domande.
Ricorre il C., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso CNP UniCredit Vita S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 1919 comma 2 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Fattispecie di contratto di assicurazione sulla vita di un terzo nulla per mancanza di sottoscrizione del terzo”.
Con il secondo motivo si denunzia “Manifesta illogicita’ della motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Travisamento del principio di diritto espresso in Cass. Sez. 1^ sent. 1883 del 13 maggio 1977”.
Con il terzo motivo si denunzia “Falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Errore nell’individuazione della norma applicabile alla fattispecie”.
I primi tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, costituendo espressione di una censura unitaria.
Essi sono infondati.
Il padre del ricorrente ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. un contratto del tipo “Unit Linked” (si tratta in sostanza di un investimento finanziario in forma di polizza vita), indicando in esso come “assicurato” il figlio e come beneficiari della polizza gli eredi legittimi e testamentari di quest’ultimo. Secondo il ricorrente (che ha agito in giudizio dopo la morte del padre), nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il disposto dell’art. 1919 c.c., comma 2, onde il contratto stipulato dal padre non poteva ritenersi valido, in mancanza del proprio consenso scritto, e non poteva essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 1891 c.c., come erroneamente ritenuto dalla corte di appello.
Orbene, la ratio della disposizione di cui all’art. 1919 c.c., comma 2, che, in caso di assicurazione sulla vita di un terzo, richiede il consenso scritto di quest’ultimo ai fini della validita’ del contratto, viene tradizionalmente ricollegata a ragioni di ordine pubblico, e precisamente all’opportunita’ di tutelare la vita del terzo e di evitare che l’assicurazione divenga incentivo all’omicidio; secondo altra tesi che attribuisce funzione indennitaria anche all’assicurazione sulla vita e ravvisa quindi la necessita’ di un interesse del contraente alla base della relativa stipulazione, essa si spiegherebbe in quanto il consenso del terzo sostituirebbe la prova dell’interesse del contraente all’esistenza in vita del terzo stesso.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (non recente, ma mai contraddetta), di questa Corte, in sintonia con la prevalente dottrina, tale ratio sussiste esclusivamente nel caso in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di “mero portatore del rischio”, mentre i benefici del contratto assicurativo spettano esclusivamente al contraente o a persona da questi designata nel proprio interesse. Tale necessita’, dunque, non sussiste, laddove, nella sostanza, il beneficiario dell’assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi, o comunque soggetti da lui indicati; in tal caso, secondo questa impostazione, sarebbe semplicemente stipulata un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, e la disciplina giuridica sarebbe quindi quella dettata in via generale dall’art. 1891 c.c. (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1846 del 26/06/1973, Rv. 364854 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 13/05/1977, Rv. 385597 – 01; cfr. altresi’, nel medesimo senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 10/06/1977, Rv. 386100 – 01, la quale ha espressamente escluso la necessita’ del consenso del terzo richiesto dell’art. 1919, comma 2, c.c., nel caso dell’assicurazione che il datore di lavoro stipuli per il caso di morte del proprio dipendente, in favore degli eredi di quest’ultimo, ritenendola valida ed efficace a prescindere dall’indicato consenso).
La sentenza impugnata ha correttamente applicato i suddetti principi di diritto, osservando che nella specie l’assicurato era il figlio del contraente ed i beneficiari della somma assicurata, in caso di sua morte, erano gli eredi legittimi e testamentari di quest’ultimo (quindi, in definitiva, soggetti non indicati dal contraente nel proprio interesse, bensi’ nell’interesse del terzo, e nella sostanza determinati da quest’ultimo, per il tramite della designazione testamentaria), ed ha concluso che il contratto era disciplinato dall’art. 1891 c.c., e non richiedeva il consenso scritto del terzo di cui all’art. 1919 c.c., comma 2. Orbene, anche a prescindere dalla (invero discussa) applicabilita’ dell’art. 1891 c.c., al contratto di assicurazione sulla vita (che dipende dalla ricostruzione teorica dello stesso come avente o meno natura indennitaria e quindi dal riconoscimento della necessaria sussistenza di un interesse alla sua base, con la conseguente possibilita’ o meno di ammettere che esso sia stipulato “per conto altrui”, possibilita’ esclusa da chi nega il rilievo di un siffatto interesse e quindi la stessa possibilita’ di ricostruire la figura di un “assicurato” in tale contratto), e’ assorbente il rilievo che nella specie la disposizione dell’art. 1919 c.c., comma 2, non era comunque applicabile, in quanto, come sin qui osservato, mancava in concreto il presupposto per la sua operativita’, in relazione alla sua stessa ratio (a prescindere dalle ricostruzioni teoriche), non essendo affatto il terzo un “mero portatore del rischio”, ma il sostanziale destinatario dei benefici del contratto assicurativo.
La decisione impugnata si sottrae dunque certamente alle censure di cui al ricorso.
2. Con il quarto motivo si denunzia “Sulle spese di giudizio Violazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il motivo – che rappresenta la conseguenza dell’auspicato accoglimento dei primi tre – risulta infondato, in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti.
3. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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