CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37445 depositata il 21 dicembre 2022 – Va riconosciuta la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d’imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell’adempimento. Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria