CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37949 depositata il 28 dicembre 2022 – Per effetto dell’intervento della Corte costituzionale sulla legge 28 giugno 2012, n. 92, il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi – la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica