CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37973 depositata il 28 dicembre 2022 – La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento del giudice di merito, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, cod.proc.civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova