Corte di Cassazione sentenza n. 3945 depositata il 19 febbraio 2018 – Nella verifica dello stato passivo nei fallimenti pendenti alla data del 16 luglio 2006, nel caso di contratto di “leasing” occorre sempre distinguere a seconda che si tratti di “leasing” finanziario o traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., mentre non può invocarsi l’art. 72 quater l.fall., come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di norma espressamente applicabile soltanto nelle procedure concorsuali aperte successivamente alla predetta data