Corte di Cassazione sentenza n. 4084 depositata il 20 febbraio 2018 – Il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all’efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori, danni potrebbero essere provocati anche da un servizio non pienamente efficiente, e la sua responsabilità per il mancato assolvimento di tale obbligo non è esclusa né dalla colpa del lavoratore, ne’ dalla colpa o dal dolo di terzi.