Corte di Cassazione sentenza n. 4192 depositata il 21 febbraio 2018 – In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l’esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell’art. 176, comma 2, l. fall., non determina l’invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand’anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti