CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4358 depositata il 13 febbraio 2023

Tributi – Avvisi di accertamento – IRPEG, IRPEF, IVA e IRAP – Impugnazione per revocazione – Rigetto

Fatti di causa

1. La società G.G. di G.M. & C. S.n.c. e i soci M.G., M.G. e C.A. ricorrono, con un complesso motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che non si è costituita, per la revocazione della sentenza n. 40215/2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti avverso la sentenza n. 81/05/2012 della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Umbria.

2. Quest’ultima decisione ha accolto l’appello dell’ufficio e ha (parzialmente) riformato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Venezia che, invece, per quanto adesso rileva, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento per Irpeg, Irpef, Iva e Irap, per l’anno 2005, in relazione ad operazioni “in nero” di acquisto e rivendita di vongole.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso [«1. Sulla revocabilità per errori decisivi su fatti – non oggetto di discussione tra le parti – della statuizione di inammissibilità adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40215-21 in relazione al motivo n. 1 del ricorso per cassazione della società ricorrente in tema di violazione dell’art. 112 del c.p.c. (art. 391 bis e art. 395, n. 4, del c.p.c.)»], i ricorrenti assumono che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, avevano dedotto (punto 1.4.) l’error in procedendo commesso dal giudice di appello per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la C.T.R. (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione) «ha confezionato una motivazione totalmente differente ed estranea rispetto a quella cristallizzata nell’avviso di accertamento societario. Non solo: estranea anche al motivo di gravame svolto dall’Ufficio in relazione alla sentenza di prime cure a sé sfavorevole».

Premettono, inoltre, che la sentenza n. 40215/2021 ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata per revocazione) «le asserite doglianze sono sì state formulate con il ricorso introduttivo ma non risultano in alcun modo proposte in sede di appello». Ascrivono, quindi, alla decisione della Cassazione un duplice errore percettivo: innanzitutto, non avere colto che il giudizio di primo grado si era concluso con esito favorevole agli stessi ricorrenti in relazione alla ripresa in esame, sicché questi ultimi non erano tenuti a proporre alcuna doglianza nel giudizio di appello; in secondo luogo, avere trascurato che, nel ricorso per cassazione culminato nella sentenza di cui si chiede la revoca, la società contribuente aveva richiamato le proprie difese in appello (formulate nell’atto di costituzione e con memoria) nelle quali si precisava che i motivi di resistenza nel giudizio di gravame erano gli stessi oggetto del ricorso introduttivo, ragion per cui, in sostanza, l’attività difensiva avanti alla C.T.R. (pur non essendo richiesta dato l’esito integralmente favorevole di prime cure) era del tutto sovrapponibile a quella svolta avanti alla C.T.P. I ricorrenti soggiungono che gli errori della sentenza impugnata per revocazione sono decisivi in quanto, ove la Cassazione avesse correttamente percepito la realtà, avrebbe riconosciuto che il giudice tributario di appello aveva violato l’art. 112, cod. proc. civ., per avere posto a fondamento della decisione un aspetto estraneo all’accertamento (vale a dire le modalità della lavorazione dei molluschi, ossia il processo produttivo seguito dalla società ricorrente) anziché le dichiarazioni rese da un terzo in àmbito penale, che rappresentavano il fulcro dell’accertamento tributario.

2. Il motivo non è fondato.

3. In linea generale è il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/11/2019, n. 31032) per il quale «[l]’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa».

4. Nella specie la sentenza impugnata per revocazione non è viziata da un errore di percezione, inteso come “svista immediatamente percepibile”. Infatti, il giudice di legittimità, prima ancora di stigmatizzare il difetto di autosufficienza del primo motivo di ricorso per cassazione della società e dei soci, risolve una dirimente questione di diritto laddove stabilisce l’inammissibilità del complesso primo motivo di ricorso per cassazione – articolato in tre distinti profili: a) omessa pronuncia ex artt. 112, 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; b) omessa motivazione su più punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.); c) insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.); – (cfr. pag. 3 della sentenza) sia «per l’inestricabile e disordinato intreccio delle doglianze» sia, sotto altra angolazione, perché le stesse doglianze investivano questioni di fatto (che, giova rimarcarlo, sono insindacabili in sede di legittimità), errores in procedendo ed errores in iudicando.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione nel quale l’Agenzia delle entrate non si è costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.