Corte di Cassazione sentenza n. 4498 depositata il 23 febbraio 2018 – I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari l’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali