Corte di Cassazione sentenza n. 4510 depositata il 26 febbraio 2018 – La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall’Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio stesso, sicché detta revoca resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sua sentenza di fallimento