Corte di Cassazione sentenza n. 455 depositata il 14 gennaio 2015 – In tema di I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle “dichiarazioni periodiche” […] nel qual caso, però, a seguito dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente “in parte qua” il suddetto accertamento